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Giurisprudenza

Sul dovere di vigilanza del collegio sindacale di imprese bancarie quotate

19 Giugno 2018

Marina Massaro

Cassazione Civile, Sez. II, 22 gennaio 2018, n. 1529 – Pres. Petitti, Rel. Varrone

Di cosa si parla in questo articolo

Con la pronuncia in esame la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata, inter alia, in tema di obblighi dei membri del collegio sindacale di società bancarie.

In particolare, la sentenza che qui si considera trae origine dal ricorso proposto da parte del presidente del collegio sindacale e dei due sindaci effettivi di un istituto bancario avverso il decreto con il quale la Corte d’Appello di Roma aveva rigettato le doglianze dei ricorrenti in ordine alla pretesa insussistenza di una violazione degli obblighi in materia di governance e antiriciclaggio. Più nel dettaglio, i ricorrenti ritenevano insussistenti le asserite violazioni delle disposizioni dettate dal codice civile e dal Testo Unico Bancario sulla governance, le carenze nell’organizzazione dei controlli interni e le carenze nella gestione del controllo del credito. Nell’opinione dei ricorrenti, gli obblighi gravanti in capo ai membri del collegio sindacale di impresa bancaria quotata hanno ad oggetto la complessiva attività svolta dalla società e non, invece, l’opportunità e la convenienza di singoli atti o operazioni compiuti dal management. In sintesi, gli obblighi gravanti in capo ai membri del collegio sindacale dovrebbero sostanziarsi in un “controllo di legalità globale e sintetico”.

Nel rigettare le doglianze sollevate da parte dei ricorrenti, i giudici di legittimità hanno statuito che “la normativa primaria e secondaria di settore fa carico ai componenti del collegio sindacale di verificare, con continuità ed in ogni caso, i possibili rischi aziendali, sulla base dei flussi informativi e della funzione di controllo interno loro demandata e non limitata a compiti di ‘alta vigilanza’. Ai componenti del collegio sindacale compete la costante verifica della legittimità e della correttezza di tutte le decisioni dell’organo amministrativo, con l’obbligo di verificare carenze di verificare carenze organizzative generali e di prevenire e contenere i possibili rischi aziendali (…)”.

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