L’articolo 1, paragrafo 2, e l’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che un giudice di uno Stato membro, quando è chiamato a pronunciarsi in una controversia vertente su una clausola contrattuale presunta abusiva che riproduce una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva, è tenuto ad esaminare preliminarmente l’applicazione dell’esclusione dall’ambito di applicazione di tale direttiva prevista al suo articolo 1, paragrafo 2, e non l’applicazione dell’eccezione alla valutazione del carattere abusivo delle clausole contrattuali di cui al successivo articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva.
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