Al di là di questioni dotate di un particolare tecnicismo – quali sono quelle legate ai principi contabili – la sentenza in commento affronta il tema, di rilevanza tanto pratica quanto teorica, relativo al (persistente) interesse ad agire del socio della società assoggettata a procedura concorsuale.
In particolare, il Tribunale meneghino dimostra di condividere, sul punto, la posizione di parte attrice secondo cui “l’assoggettamento a procedura concorsuale non fa venir meno l’interesse del socio ad ottenere l’accertamento della veridicità e attendibilità del bilancio e al controllo sull’operato degli amministratori”.
Posizione, questa, assunta sia in virtù del carattere tipico del concordato preventivo (il cui presupposto oggettivo è infatti dato dal mero stato di crisi, con conseguente interesse del socio a sottoporre a controllo giudiziario le iscrizioni delle poste di bilancio, “in vista della prosecuzione dell’attività in modo da non comportare soluzioni di continuità nella rappresentazione a soci e terzi della situazione economico-patrimoniale della società”), sia a fronte della presenza del Collegio sindacale, il cui operato non “copre”, né “sostituisce”, il potere di controllo del socio che, come è noto, trova la sua “ragion d’essere con riferimento alle determinazioni della società in punto di rappresentazione della situazione economica patrimoniale e finanziaria ai soci e ai terzi”.