La Corte di Cassazione, Sezione Terza, con sentenza n. 24859 del 16 settembre 2024 (Pres. De Franco, Rel. Condello), ha chiarito le modalità di pignoramento di quote di società a responsabilità limitata, intestate a società fiduciarie.
La Corte, più nel dettaglio, ha risolto la questione se il pignoramento di partecipazioni societarie, nella specie di quote di una s.r.l., debba seguire le forme del pignoramento presso terzi o, piuttosto, quella del pignoramento diretto previsto dall’art. 2471 C.c. e, infine, se tale ultima procedura debba trovare applicazione anche nell’ipotesi in cui le quote societarie da sottoporre a vincolo siano fiduciariamente intestate ad un terzo (ovvero a società fiduciarie).
L’applicabilità dell’art. 2471 C.c. per il pignoramento di quote di una S.r.l.
La quota di partecipazione in una s.r.l., ricorda la Corte, poiché esprime una posizione contrattuale caratterizzata da un autonomo valore di scambio, è qualificabile come un bene immateriale equiparabile ad un bene mobile non iscritto in pubblico registro, ai sensi dell’art. 812 C.p.c.: pur non potendo considerarsi come bene materiale al pari dell’azione, ha un valore patrimoniale oggettivo, che è dato dalla frazione del patrimonio che rappresenta, ed è trattata dalla legge come oggetto unitario di diritti, oltre che di obblighi; conseguentemente, essa va annoverata tra i beni che possono essere aggrediti o assoggettati a misure cautelari poste a salvaguardia della garanzia patrimoniale del debitore.
L’art. 2471 C.c., nell’affermare l’espropriabilità della partecipazione, poggia sul presupposto teorico della qualificazione della quota di partecipazione in una s.r.l. come bene immateriale, e da ciò fa derivare la tipologia di espropriazione da attuare: difatti, se il bene da aggredire non è un credito vantato dal debitore verso un terzo, ma un bene immateriale, le forme da utilizzare non sono più quelle del pignoramento presso terzi, ma piuttosto le regole del pignoramento mobiliare presso il debitore, che prevede modalità operative speciali rispetto a quelle tipizzate dal codice di rito.
Secondo il citato art. 2471 C.c., le partecipazioni di s.r.l. possono essere oggetto di pignoramento soltanto nei confronti del socio che ne è titolare: il pignoramento diretto, o documentale, deve essere notificato, dal creditore particolare del socio, al debitore ed alla società, per essere poi iscritto e depositato nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio.
La notifica assolve allo scopo di informare la società di un evento che inevitabilmente incide sulla compagine sociale, ma non è prevista per il perfezionamento del pignoramento, assumendo la società la posizione di terzo interessato al procedimento, quale soggetto nella cui sfera giuridica il provvedimento è destinato a produrre effetti; essa, quindi, non svolge la funzione di consentire alla società di rendere la dichiarazione di quantità in udienza, tipica dell’espropriazione presso terzi, bensì ha lo scopo di mettere la società a conoscenza di un evento in grado di produrre effetti indiretti anche nei confronti dell’ente, e di rendere operante anche nei suoi confronti il vincolo che costituisce l’effetto tipico del pignoramento, che discende dall’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito.
Il pignoramento disciplinato dall’art. 2471 C.c. non necessita, dunque, di alcuna forma di collaborazione da parte della società, dal momento che i dati e le circostanze sui quali questa dovrebbe riferire possono essere ricavati esaminando il registro delle imprese: la società è, quindi, coinvolta non in qualità di terzo presso cui l’espropriazione si svolge, bensì nella posizione sui generis di terzo interessato, in quanto destinataria degli effetti “riflessi” del pignoramento.
Considerato, poi, che il registro delle imprese è uno strumento di pubblicità, l’iscrizione costituisce la formalità necessaria al perfezionamento del vincolo, finalizzata a garantire l’opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento compiuti successivamente alla data di iscrizione del pignoramento.
L’applicabilità dell’art. 2471 C.c. al pignoramento di quote di s.r.l. intestate a società fiduciarie
Il mandato fiduciario, ricorda la Corte, ricostruendone dal punto di vista normativo l’istituto, è privo di una autonoma disciplina, ed è stato definito come l’accordo tra due soggetti, con cui il primo trasferisce, o costituisce, in capo al secondo una situazione giuridica soggettiva, per il conseguimento di uno scopo pratico ulteriore, in cui il fiduciario assume l’obbligo di compiere uno o più atti giuridici in nome proprio, ma per conto e nell’interesse di un’altra persona, per la realizzazione di tale risultato, come tale assimilabile al mandato senza rappresentanza ex art. 1705 C.c.
In base alla L. 1966/1939 ed al regolamento attuativo di cui al D.M. 16/01/1995, l’incarico di amministrazione fiduciaria ha la forma del contratto di mandato ed è regolato dalle corrispondenti norme del codice civile.
In base a quanto stabilito dalle Sezioni Unite (13143/2022), le società fiduciarie sono dalla legge regolate secondo lo schema invalso sotto il nome di “fiducia germanistica”, in cui si verifica una separazione tra titolarità formale del diritto e legittimazione al suo esercizio, con il mantenimento della titolarità della partecipazione in capo al fiduciante ed il conferimento al fiduciario della sola legittimazione ad esercitare i diritti connessi alla partecipazione stessa.
L’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie non ha quindi effetto traslativo del diritto di proprietà sostanziale del bene, perché la partecipazione non entra mai a far parte del patrimonio della fiduciaria, ma rimane ontologicamente di un altro (ossia del fiduciante), e genera, in ordine al bene amministrato, un fenomeno di dissociazione tra la situazione di “proprietà sostanziale”, che resta in capo al fiduciante, e l’intestazione o “proprietà formale”, che ricade in capo al fiduciario.
Secondo la Corte, nel caso di partecipazioni in società a responsabilità limitata intestate a società fiduciarie, il pignoramento debba eseguirsi non già ai sensi dell’art. 543 C.p.c., ma a mezzo delle specifiche modalità previste dall’art. 2471 C.c., ovvero con notifica del pignoramento alla società fiduciaria (formalmente assoggettata, per la titolarità formale, al pignoramento) ed alla società le cui quote sono oggetto dell’espropriazione.
Il pignoramento diretto ha, infatti, la funzione di produrre il vincolo di indisponibilità del bene che sostanzia il pignoramento sia riguardo al fiduciante, con gli effetti di cui all’art. 2913 C.c., in conseguenza della iscrizione nel Registro delle imprese, sia alla società fiduciaria, non quale terzo, ma ai sensi dell’art. 513 C.p.c.
La Corte ricorda che il codice, quando disciplina il pignoramento presso il debitore non intende che esso riguardi soltanto le cose che siano fisicamente nei luoghi appartenenti al debitore stesso, ma lo estende, espressamente, anche ai beni che si trovino altrove, ma di cui il debitore possa liberamente disporre, nonché ai beni che siano in possesso di terzi, purché questi ne consentano l’esibizione.
Pertanto, il pignoramento è da qualificare come presso il debitore tutte le volte in cui non è necessario accertare l’esistenza o meno di diritti espropriabili del debitore verso il terzo: in caso di beni immateriali, quali le partecipazioni di s.r.l., è del tutto evidente che la disponibilità per il debitore, rispetto all’esercizio del diritto di proprietà, non viene neppure intermediata in alcun modo dal terzo, sicché non vi è necessità alcuna della dichiarazione di quest’ultimo.
Il G.E., ai fini della vendita del bene pignorato in sede esecutiva, dovrà quindi avere riguardo alla sola intestazione formale della partecipazione in capo alla fiduciaria, e non al soggetto fiduciante, che non risulta dal Registro delle imprese: l’obbligo, che la società fiduciaria assume con la sottoscrizione del mandato, a mantenere riservata l’identità del fiduciante nei confronti dei terzi, non può essere neutralizzato dal G.E. mediante l’esercizio di poteri di indagine che non gli competono, né tanto meno richiedendo alla fiduciaria informazioni indispensabili per la individuazione del fiduciante.
Tuttavia, in difetto di altri elementi, l’allegazione del creditore pignorante secondo cui il fiduciante si identifica con il debitore esecutato è sufficiente a far desumere l’appartenenza delle partecipazioni in capo al debitore esecutato, se non contrastata dal diverso effettivo titolare della quota.
Tenuto conto che la fiduciaria ha l’obbligo, derivante dal rapporto interno, laddove il titolare effettivo della quota sia diverso da quello supposto dal creditore pignorante, di informare tempestivamente il reale proprietario in adempimento del mandato, rispondendo altrimenti dell’infedeltà al pactum fiduciae, il terzo fiduciante può, in tal caso, avvalersi dei rimedi a sua disposizione, quali l’opposizione ex art. 619 C.p.c., assolvendo all’onere di dimostrare di essere il reale titolare della quota e così impedire la vendita del bene sottoposto ad esecuzione.
In mancanza di contestazione della supposta titolarità delle quote oggetto di pignoramento in capo al debitore esecutato, il G.E. potrà procedere alla vendita del bene sulla base della visura camerale attestante l’intestazione formale delle quote alla fiduciaria, ferma restando l’eventuale responsabilità della mandataria, in caso di sua colpevole inerzia, nei confronti del diverso effettivo titolare.
Qualora, invece, conclude la Corte, il titolare effettivo della quota coincida con quello indicato dal creditore pignorante, egli non può proporre, per il solo fatto della intestazione formale alla fiduciaria, né opposizione all’esecuzione ex art. 615 C.p.c., non avendo interesse a far valere la titolarità formale delle quote in capo ad altri, né tanto meno l’opposizione ex art. 619 C.p.c., perché non riveste la qualità di terzo.
Il principio di diritto
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione relativamente alle modalità di pignoramento di quote di s.r.l. in ipotesi intestate a società fiduciarie:
Il pignoramento della quota di società a responsabilità limitata – la quale esprime una posizione contrattuale obiettivata, che va considerata come un bene immateriale da equipararsi al bene mobile non iscritto in un pubblico registro -, laddove intestata a società fiduciaria operante ai sensi della l. n. 1966 del 1939, si esegue non già nelle forme del pignoramento presso terzi, ma ai sensi dell’art. 2471, primo comma, cod. civ., nel testo modificato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, mediante notificazione sia alla società cui si riferisce la quota sottoposta ad esecuzione, sia alla società che ne è intestataria formale, nonché a mezzo della successiva iscrizione nel registro delle imprese, generando l’intestazione formale un fenomeno di dissociazione tra la situazione di “proprietà sostanziale”, che resta in capo al fiduciante, e la “proprietà formale”, che ricade in capo alla fiduciaria, per effetto del quale la fiduciaria acquista la sola legittimazione all’esercizio dei diritti sociali.