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Sul pignoramento immobiliare della quota indivisa

18 Febbraio 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato uno studio sulla divisione endoesecutiva, che ripercorre in particolare le fasi in cui si dipana il pignoramento immobiliare della quota indivisa.

Lo studio approfondisce quali siano gli accorgimenti pratici da porre in essere, nonché quali verifiche siano da compiere a cura degli ausiliari del giudice, sia in via preventiva, sia nell’intero corso della procedura esecutiva del bene indiviso.

Allo stesso tempo si sofferma su alcuni aspetti peculiari e insidiosi che caratterizzano l’eventuale giudizio di divisione endoesecutivo, che lo differenziano dalla vera e propria procedura esecutiva e dal giudizio di divisione ordinario: in quest’ambito, viene posta particolare attenzione alla figura del Professionista Delegato e alla posizione del notaio, considerandone la natura e peculiarità delle funzioni.

In estrema sintesi, lo studio ripercorre l’avvio della procedura, che avviene con il pignoramento immobiliare della quota indivisa: a seguito della notifica ai contitolari ex art. 599 C.p.c., questi ultimi sono vincolati dal divieto di separazione della quota senza ordine del giudice.

Il giudice dell’esecuzione, quindi, una volta ricevute le osservazioni delle parti all’udienza ex art. 600 C.p.c., deve valutare la strategia più adeguata per la liquidazione, ovvero:

  • la separazione in natura
  • la vendita della quota indivisa
  • l’avvio del giudizio di divisione endoesecutivo, nei casi in cui le prime due opzioni non siano percorribili.

Gli ausiliari del giudice (custode, esperto stimatore, professionista delegato) svolgono un ruolo cruciale, segnalando eventuali irregolarità nel pignoramento e verificando la correttezza della documentazione ipocatastale; il notaio, in particolare, ha il compito di sovrintendere alla trasparenza e regolarità delle operazioni di vendita e di garantire la corretta formazione dell’atto di assegnazione delle porzioni, in caso di divisione.

Quanto alla vendita della quota indivisa oggetto di pignoramento immobiliare lo studio ricorda che è ammessa solo se vi è prova concreta della sua appetibilità sul mercato, con un prezzo pari o superiore al valore stimato ex art. 568 C.p.c.; se la vendita non ha successo, il giudice dovrà revocare il provvedimento e avviare il giudizio di divisione.

Nel giudizio divisionale, infine, il Tribunale verifica la comoda divisibilità del cespite e, se necessario, procede alla vendita dell’intero bene, mentre il notaio e gli ausiliari svolgono un ruolo determinante nella formazione del piano di riparto e nella regolamentazione delle spese di giudizio.

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