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Giurisprudenza

Sul procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative della Banca d’Italia

10 Febbraio 2020

Francesco Pezone

Cassazione Civile, Sez. II, 19 marzo 2019, n. 7663 – Pres. Petitti, Rel. Casadonte

Di cosa si parla in questo articolo

In tema di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia, la fase introduttiva del relativo procedimento è disciplinata dall’articolo 195, comma 4 del TUF, che è sottratto dall’ambito di applicazione della c.d. riforma sulla riduzione e semplificazione dei riti civili. Per l’instaurazione del procedimento di opposizione, dunque, è prevista prima la notificazione del ricorso all’autorità amministrativa titolare del potere sanzionatorio e, in seguito, il deposito dello stesso presso la cancelleria della Corte d’Appello territorialmente competente.

Nella pronuncia de qua, la Suprema Corte rigetta il ricorso straordinario ex articolo 111 della Costituzione proposto dal consigliere di amministrazione di una SIM contro il decreto della Corte d’Appello di Genova, che aveva confermato la sanzione pecuniaria comminata al ricorrente dalla Banca d’Italia, per alcune irregolarità nell’organizzazione e nei controlli direttamente imputabili a quest’ultimo.

In particolare, il ricorrente sostiene che anche all’opposizione proposta contro le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia dovrebbe applicarsi lo schema processuale modellato sul rito del lavoro, applicabile alle opposizioni a sanzioni amministrative di cui all’articolo 22 della L. 689/1981, che a sua volta richiama l’articolo 6 del D. Lgs. 150/2011. Quest’ultimo, infatti, prevede un’inversione dello schema introduttivo del processo rispetto alla disciplina del TUF, richiedendo prima il deposito del ricorso e poi la notifica dello stesso, unitamente al decreto di fissazione d’udienza, all’autorità amministrativa.

La Cassazione, tuttavia, rifiuta tale ricostruzione: è infatti lo stesso articolo 22 della L. 689/1981 a far salvo espressamente quanto previsto dall’articolo 133 del D. Lgs. 104/2010, che riguarda proprio i ricorsi contro le sanzioni amministrative irrogate dalla Banca d’Italia. Il procedimento speciale di cui all’articolo 195, comma 4 TUF è dunque sottratto alla disciplina sulla riduzione e semplificazione dei riti civili e continua a regolare il procedimento di opposizione alle sanzioni amministrative applicate dalla Banca d’Italia – al pari di quanto avviene, peraltro, per l’opposizione alle sanzioni amministrative irrogate dalla Consob ai sensi dell’articolo 187-ter, comma 1 del TUF in materia di abusi di mercato.

La Corte, infine, rigetta – perché manifestamente infondata – la questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente, avente ad oggetto la diversità di disciplina che la legge prevede per l’opposizione a sanzioni aventi la medesima natura. Tale distinzione, peraltro prospettata nel ricorso esclusivamente con riferimento alle modalità di introduzione del giudizio, è giustificata in quanto l’opposizione avverso le sanzioni amministrative irrogate dalle autorità di vigilanza è materia connotata da oggettivi profili di specialità, sia sul piano processuale che sostanziale.

 

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