Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione si sofferma sul rapporto tra l’esame della domanda di ammissione al concordato preventivo, da un lato, e la dichiarazione di fallimento, dall’altro.
Sul punto, l’art. 160 L. Fall, prima delle modifiche intervenute con il L. 80/2005, statuiva che il debitore potesse proporre il concordato preventivo fino a che il suo fallimento non fosse dichiarato. Se ne ricavava, di riflesso, il cd. principio di prevenzione, in base al quale non poteva dichiararsi il fallimento senza il previo esaurimento della soluzione concordataria della crisi d’impresa. Sussisteva, in altri termini, un rapporto di pregiudizialità tra le due procedure.
Tuttavia, a seguito della modifica legislativa, che ha eliso un inciso del previgente articolo (“fino a che il suo fallimento non è dichiarato”), il suddetto principio di prevenzione non è stato ritenuto più sussistente.
Conformandosi a tale orientamento, la Corte con la pronuncia in esame ribadisce il principio per il quale, a seguito della modifica legislativa, “il rapporto tra concordato preventivo e fallimento si atteggia come un fenomeno di consequenzialità…e di assorbimento…che determina una mera esigenza di coordinamento fra i due procedimenti”.
La Corte, tuttavia, non manca di menzionare che il suddetto orientamento ha subito un ridimensionamento a seguito di nuove pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione, secondo le quali la pendenza di una domanda di concordato preventiva se, da un lato, non preclude l’inizio del procedimento prefallimentare (né si atteggia a causa di sospensione), dall’altro lato impedisce la dichiarazione di fallimento.
Difatti, secondo tale orientamento, pur non sussistendo un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico-giuridico tra i due procedimenti, è necessario il previo esaurimento (negativo) della procedura concordataria in virtù, inter alia, del favor legislativo per la soluzione concordataria della crisi d’impresa.
Più in particolare, il fallimento dell’imprenditore può essere dichiarato soltanto quando ricorrono gli eventi previsti dagli artt. 162,173,179 e 180 L. Fall. e, cioè, rispettivamente, quando la domanda di concordato sia stata dichiarata inammissibile, quando sia stata revocata l’ammissione alla procedura, quando la proposta di concordato non sia stata approvata e quando, all’esito del giudizio di omologazione, sia stato respinto il concordato.
Nel caso in esame, essendo stato dichiarato il fallimento in accoglimento di un’istanza presentata nell’ambito della medesima procedura di concordato preventivo, ed essendo stata la domanda di concordato valutata con precedenza rispetto a quella di fallimento da parte della Corte di merito, la Cassazione afferma la piena legittimità della dichiarazione di fallimento pronunciata.