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Giurisprudenza

Sul requisito dell’onerosità del patto di non concorrenza con l’agente

4 Settembre 2024

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, 29 agosto 2024, n. 23331  – Pres. Esposito Rel. Riverso

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza n. 23331 del 29 agosto 2024 (Pres. Esposito Rel. Riverso), si è pronunciata sul requisito dell’onerosità del patto di non concorrenza nell’ambito di un rapporto di agenzia, previsto dall”art. 1751 bis C.c.

Si ricorda che, in base all’art. 1751 bis, comma 2 C.c. l’accettazione del patto di non concorrenza comporta in occasione della cessazione del rapporto, la corresponsione all’agente commerciale di una indennità di natura non provvigionale, affidata alla contrattazione tra le parti tenuto conto degli accordi economici nazionali di categoria, da commisurarsi alla durata, non superiore a due anni dopo l’estinzione del contratto, alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto.

Secondo l’interpretazione della Corte del citato art. 1751 bis C.c,. introdotto dall’art. 23 L. 422/2000, il patto di non concorrenza può anche non essere specificamente remunerato, in quanto il requisito dell’onerosità è derogabile dalle parti del rapporto di agenzia.

Richiamando la precedente giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. n. 12127/2015), la Corte osserva infatti che per l’art. 1751 bis C.c., comma 2, la corresponsione di una indennità all’agente commerciale non è prevista a pena di nullità del patto di non concorrenza: l’agente, d’intesa con la preponente, può pertanto espressamente stabilire che all’obbligo assunto non sia correlato un corrispettivo, atteso che la non specifica valorizzazione economica dell’impegno può giustificarsi come conveniente nel contesto dell’intero rapporto di agenzia.

Le parti sono inoltre libere di pattuire non solo l’an, ma anche le modalità di liquidazione dell’eventuale corrispettivo concordato.

Dunque, anche nel vigore della nuova disciplina, la naturale onerosità del patto di non concorrenza non è inderogabile, in quanto non presidiata da una sanzione di nullità espressa e non diretta alla tutela di un interesse pubblico generale: non esiste, secondo la Corte, conclusivamente, alcuna nullità della clausola contrattuale che ha previsto la liquidazione anticipata di un’indennità di natura provvigionale, in deroga alla previsione di legge.

Conseguentemente, è legittima la clausola di un contratto di agenzia che preveda il pagamento dell’indennità a titolo di patto di non concorrenza:

  • nel corso del rapporto
  • anche mediante un’indennità di natura provvigionale (erogata, come nel caso di specie, attraverso un compenso di natura provvigionale, con anticipi in corso di rapporto, salvo conguaglio finale).
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