Il MIMIT, con circolare n. 880 del’11 aprile 2025, ha fornito gli elementi che utilizzerà per verificare, in sede attuativa, il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali (DNSH), nell’erogazione alle imprese dei contributi del Fondo IPCEI (che sostiene importanti progetti di comune interesse europeo).
In base all’art. 107, par. 3, lett. b), del TFUE, la Commissione UE può infatti considerare compatibili con il mercato interno, quelli aiuti di Stato che promuovono la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI): a tal fine, l’Italia ha istituito il Fondo IPCEI, che sostiene i progetti italiani che concorrono alla realizzazione degli “IPCEI” notificati dagli Stati Membri alla Commissione UE.
In attuazione dell’art. 1, c. 232, della L. 160/2019, i criteri generali per l’intervento, il funzionamento e la concessione delle agevolazioni del Fondo sono individuati con decreto del MIMIT, di concerto con il MEF.
La Commissione Ue, con Comunicazione n. 8481/2021, ha chiarito quindi i criteri per la valutazione di compatibilità con il mercato interno degli aiuti di Stato destinati al sostegno della realizzazione degli IPCEI, precisando che gli investimenti che arrecano danni significativi agli obiettivi ambientali non possono avere effetti positivi sufficienti, tali da compensarne gli effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi.
Pertanto, gli Stati membri devono dimostrare che il progetto è conforme al principio “non arrecare un danno significativo” agli obiettivi ambientali (DNSH) ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (c.d. Regolamento tassonomia) e ai successivi atti di esecuzione e delegati.
Il MIMIT, con nota n. 10/2023, ha pubblicato delle linee guida per svolgere le procedure atte a verificare il rispetto del principio DNSH nelle fasi di programmazione, selezione e attuazione, rendicontazione e controllo dei progetti PNRR di competenza del Ministero, in cui ricadono gli interventi del Fondo IPCEI, attivati con decreto 27 giugno 2022.
I decreti direttoriali di apertura ed attuazione degli interventi attivati sul Fondo IPCEI ai sensi del citato articolo 1,della L. 160/2019, prevedono che al momento dell’erogazione il Ministero effettui le verifiche e controlli previsti per il finanziamento, e a tal fine il Ministero stesso fornisce in sede attuativa ulteriori specifiche circa le modalità di rendicontazione delle attività sostenute e dei risultati raggiunti, la documentazione a corredo, lo svolgimento delle verifiche attuative e all’erogazione e conferma delle agevolazioni spettanti, anche in relazione al rispetto del principio DNSH.
Pertanto, ed a tal fine, con la circolare in questione il MIMIT individua le modalità di verifica del rispetto del principio DNSH nelle fasi di attuazione delle operazioni agevolabili sul Fondo IPCEI, sulla base delle linee guida ministeriali citate.
In particolare, il MIMIT ricorda che i progetti non devono compromettere il rispetto del criterio DNSH, né per quanto riguarda le attività finanziate né il loro risultato, come nel caso dei finanziamenti dedicati alla ricerca.
Il risultato dei processi di ricerca deve essere tecnologicamente neutrale (technological neutrality), ovvero può essere applicato a tutte le tecnologie disponibili, incluse quelle a basso impatto ambientale.
Deve essere garantito in sede attuativa il rispetto delle condizioni di esclusione: le attività finanziate non devono rientrare a fare parte delle attività escluse, comprendenti le attività dedicate alla ricerca e innovazione c.d. brown R&I, che riguardi ad esempio le fonti fossili.