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Giurisprudenza

Sul ritardo nell’esecuzione di un bonifico per la sottoscrizione di quote di un fondo

15 Aprile 2024

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29885 – Pres. Acierno, Rel. Amatore

Di cosa si parla in questo articolo
SGR

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 29885 del 27 ottobre 2023 (Pres. Acierno, Rel. Amatore), si è pronunciata sul tema della responsabilità della banca per ritardo nell’esecuzione di un bonifico funzionale alla sottoscrizione di quote di un fondo di investimento e, più precisamente, sul rapporto di consequenzialità tra bonifico e presentazione della domanda di sottoscrizione delle quote.

Nel caso di specie, il ricorrente aveva chiesto l’accertamento della responsabilità solidale della banca e del suo dipendente e, conseguentemente, il risarcimento del danno, per avere eseguito in ritardo, rispetto agli accordi assunti, un ordine di bonifico funzionale alla sottoscrizione di quote di un fondo mobiliare.

Le sue pretese erano state respinte sia in primo sia in secondo grado: i giudici di merito, infatti, avevano ritenuto dirimente il fatto che la domanda di sottoscrizione delle quote fosse stata presentata successivamente all’ordine di bonifico.

Pertanto, il ritardo nell’eseguire il bonifico non avrebbe potuto assumere nessuna incidenza causale nel verificarsi del danno, posto che, nel giorno in cui aveva impartito l’ordine di bonifico, il ricorrente non aveva comunque presentato domanda di sottoscrizione delle quote.

Ribadendo quanto affermato nella propria ordinanza n. 30904 del 22  dicembre 2017 (Pres. Dogliotti, Rel. Dolmetta), sempre pronunciata nel caso in oggetto ma disattesa dalla pronuncia della Corte d’Appello oggetto d’impugnativa, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, rilevando come il giudice d’appello non abbia tenuto conto che lo specifico regolamento disciplinante la sottoscrizione del fondo in questione fosse del tutto univoco nello stabilire che la sottoscrizione di quote potesse avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore della quota di partecipazione.

L’effettivo compimento del versamento integra, dunque, la condizione senza la quale la sottoscrizione delle quote e la presentazione della domanda relativa rimangono eventi privi di ogni significato al riguardo e, in quanto tali, inutili.

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