Con ordinanza 26 marzo 2024, n. 9340, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di tassa sui contratti di borsa, il termine triennale di decadenza contemplato dall’art. 37, comma 3 del D.P.R. n. 642 del 1972 – ai fini della richiesta di restituzione della tassa assolta in modo virtuale e versata in eccedenza – decorre dalla liquidazione definitiva da parte dell’Amministrazione finanziaria, e non dalla data di pagamento della tassa.
Nel caso esaminato, in data 26 luglio 2005, un istituto di credito aveva comunicato all’Amministrazione finanziaria formale disdetta dell’autorizzazione al pagamento della tassa in questione in modo virtuale, precedentemente concessa, cui seguiva la dichiarazione consuntiva con riconoscimento di un credito, a fronte dell’imposta complessivamente versata.
Il 29 aprile 2008, l’istituto presentava formale istanza di rimborso che l’Amministrazione, tuttavia, negava, per essere stata proposta oltre il termine di tre anni dalla data del pagamento della tassa.
Quindi, a seguito dell’impugnazione del provvedimento di diniego, si instaurava il giudizio concluso con l’ordinanza in epigrafe.
Il Collegio, ricordato che il sistema di pagamento della tassa sui contratti di borsa è informato ai criteri regolanti l’imposta di bollo, ha accolto la tesi del contribuente sulla base del seguente principio: “l’eventuale credito del contribuente per l’eccedenza di imposta versata diventa certo, liquido ed esigibile soltanto dopo la liquidazione definitiva dell’Amministrazione finanziaria, dalla cui comunicazione il termine triennale di decadenza può cominciare a decorrere, mentre prima di tale momento il credito del contribuente non è liquido, né è esigibile, per cui non è concepibile la preventiva proposizione di un’istanza di rimborso”.