WEBINAR / 10 Aprile
DORA: autovalutazione del rischio ICT


La compilazione dei modelli Banca d’Italia

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 21/03


WEBINAR / 10 Aprile
DORA: autovalutazione del rischio ICT
www.dirittobancario.it
Flash News

Sul trasferimento attività di riserva in valuta banche centrali nazionali

11 Dicembre 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea dell’11 dicembre 2024, l’indirizzo (UE) 2024/2942 della BCE del 14 novembre 2024, avente per oggetto la composizione, la valutazione e le modalità di trasferimento iniziale delle attività di riserva in valuta e la denominazione e remunerazione dei crediti equivalenti da parte delle banche centrali nazionali degli Stati membri che hanno adottato la moneta unica il 1o gennaio 1999.

L’indirizzo abroga il precedente indirizzo BCE/2000/15 (BCE/2024/34).

Ai sensi dell’art. 30.1 dello statuto del Sistema europeo di banche centrali e della BCE, le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l’euro devono conferire alla Banca centrale europea (BCE) attività di riserva in valuta fino a un ammontare equivalente a 50 000 milioni di euro.

Il Consiglio direttivo della BCE decide sulla quota che può essere richiesta dalla BCE dopo che è stata istituita e sugli importi che possono essere richiesti in epoche successive; il 1o gennaio 1999, 11 Stati membri hanno adottato l’euro e di conseguenza le rispettive BCN hanno dovuto fornire i contributi corrispondenti alla BCE.

Conformemente all’art. 30.2 dello statuto, tali contributi devono essere fissati in proporzione alla quota del capitale sottoscritto della BCE; inoltre, ai sensi dell’art. 30.3 dello statuto, la BCE deve riconoscere in favore di ciascuna BCN di uno Stato membro la cui moneta è l’euro, un credito equivalente alle attività di riserva in valuta trasferite alla BCE e il Consiglio direttivo determina la denominazione e la remunerazione di tali crediti.

La remunerazione di tali crediti è stata fissata a un tasso pari all’85 % del tasso di interesse marginale applicato dal Sistema europeo di banche centrali nelle sue operazioni di rifinanziamento principali; tuttavia, a decorrere dal 1o gennaio 2025 tali crediti sono remunerati a un tasso equivalente all’85 % del tasso di riferimento di cui alla decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea (BCE/2016/36), e, pertanto, si è reso opportuno abrogare l’indirizzo BCE/2000/15 e adottare al suo posto il presente indirizzo.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 3 aprile
Il contratto di mutuo come “titolo del credito” e come titolo esecutivo


Le problematiche in sede esecutiva e nelle procedure di composizione della crisi

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 14/03


WEBINAR / 10 Aprile
DORA: autovalutazione del rischio ICT


La compilazione dei modelli Banca d’Italia

ZOOM MEETING
Offerte per iscrizioni entro il 21/03

Iscriviti alla nostra Newsletter