WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 3/09


WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza
www.dirittobancario.it
Giurisprudenza

Sull’abusività di una clausola contenuta in un contratto di mutuo ipotecario

26 Settembre 2019

Corte di giustizia UE, Sez. III, 19 settembre 2019, C-34/18 – Pres. Rel. Prechal

Di cosa si parla in questo articolo

1) L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, in combinato disposto con il punto 1, lettera q), dell’allegato di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non definisce abusiva, in modo generale e senza un ulteriore esame, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale e avente per effetto o per oggetto di invertire l’onere della prova a danno del consumatore.

2) L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettera q), dell’allegato di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che, da un lato, esso non riguarda una clausola avente per oggetto o per effetto di far legittimamente supporre al consumatore che egli è tenuto ad adempiere tutte le sue obbligazioni contrattuali, anche qualora esso ritenga che talune prestazioni non siano dovute, dal momento che siffatta clausola non altera la posizione giuridica del consumatore tenuto conto della normativa nazionale applicabile e, dall’altro, che esso riguarda una clausola avente per oggetto o per effetto di limitare l’esercizio, da parte del consumatore, di azioni giudiziarie o vie di ricorso, quando l’importo residuo dovuto sia stabilito con atto notarile dotato di efficacia probatoria, consentendo al creditore di porre fine alla controversia in modo unilaterale e definitivo.

3) L’articolo 5 della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che esso non richiede che il professionista fornisca informazioni complementari relative a una clausola redatta in modo chiaro, ma i cui effetti giuridici possono essere stabiliti solo per mezzo di un’interpretazione di disposizioni del diritto nazionale che non siano oggetto di una giurisprudenza uniforme.

4) L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/13, in combinato disposto con il punto 1, lettera m), dell’allegato a tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non si riferisce a una clausola contrattuale che autorizza il professionista a valutare unilateralmente se la prestazione che incombe al consumatore sia stata eseguita conformemente al contratto.

Di cosa si parla in questo articolo

WEBINAR / 26 settembre
Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza


Comunicazione Banca d’Italia 17 giugno 2024

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 3/09


WEBINAR / 1 ottobre
DORA e servizi ICT di terze parti


La gestione dei rapporti contrattuali e dei processi

ZOOM MEETING

Offerte per iscrizioni entro il 6/09

Iscriviti alla nostra Newsletter