Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione stabilisce la giurisdizione del giudice ordinario in relazione a controversie aventi ad oggetto l’annullamento della delibera di designazione dell’amministratore di società per azioni, anche qualora si tratti – come nel caso di specie – di amministratore nominato da ente pubblico. In tema di società per azioni partecipata da ente locale, infatti, la delibera di nomina dell’amministratore ex art. 2449 c.c. è da intendersi per la S.C. come atto adottato “uti socius” e non “jure imperii”, in quanto adottato dall’ente nell’esercizio non di un potere, bensì della semplice facoltà di regolare il proprio agire di socio in sede di nomina dei componenti del C.d.A. Relativamente a tale materia, la Corte ritiene che alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo spettino le controversie aventi ad oggetto l’attività unilaterale dell’ente pubblico prodromica alla vicenda societaria, attività considerata anche dal Legislatore di natura pubblicistica (si fa riferimento in particolare ai casi di deliberazione dell’ente pubblico di costituire una società o di parteciparvi, ovvero di procedere ad un atto modificativo o estintivo della società medesima). A parere della Corte, la delibera oggetto di controversia non risulta neppure impugnabile nell’ambito della giurisdizione amministrativa di legittimità: ciò in quanto la stessa conferisce una posizione (i.e. quella di componente dell’organo di amministrazione) di diritto soggettivo, non di interesse legittimo. Vertendo pertanto su diritti soggettivi, la controversia potrebbe appartenere al giudice amministrativo solo in presenza di una specifica attribuzione di una giurisdizione su diritti.
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