Con l’ordinanza n. 16937 in commento, la Cassazione torna sinteticamente sul tema, ormai noto, della (dubbia) legittimazione attiva della società cancellata dal Registro delle Imprese.
In particolare, interrogati sul punto, i giudici di legittimità colgono l’occasione per ribadire il legame di consequenzialità diretta tra cancellazione volontaria dal Registro ed effetto estintivo della società, così ponendosi in linea di continuità con una giurisprudenza in materia ormai consolidata (v. per tutti Cass., S.U., 12 marzo 2013, n. 6070 e, più recenti, Cass., Sez. V, 2 aprile 2015, n. 6743, Cass., Sez. VI, 24 luglio 2015, n. 15648 (ord.), nonché Cass., 9 ottobre 2015, n. 20252).
Quanto al profilo dello ius superveniens costituito dal d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, la Cassazione richiama gli arresti poc’anzi indicati nel precisare che un tale provvedimento “non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell’amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell’estensione della società derivanti dall’art. 2495, secondo comma, cod. civ., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal Registro delle Imprese (che costituisce il presupposto di tale differimento) sia presentata nella vigenza della nuova disciplina di detto d.lgs., ossia il 13 dicembre 2014, o successivamente”.