Gli atti e circolari della Banca d’Italia – per quanto generali (alle imprese bancarie e alle loro attività di impresa) possano nel concreto manifestarsi – debbono comunque rispettare le norme di legge (costituzionale e ordinaria), posto che si tratta di atti a queste comunque soggetti; con la conseguenza che, nel caso di riscontrata violazione di legge da parte di uno di questi atti, si impone al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità degli stessi e di disapplicarli.
Non è esatto che le commissioni di massimo scoperto non siano incluse nei decreti ministeriali emanati nel periodo anteriore all’entrata in vigore del D.L. n. 185 del 2008, art. 2 bis, posto che dell’ammontare medio delle CMS, espresso in termini percentuali, quei decreti danno in realtà atto, sia a pure a parte (in calce alla tabella dei TEGM), seguendo le indicazioni fornite dalla Banca d’Italia nelle richiamate Istruzioni come formulate sin dalla prima volta il 30 settembre 1996.