La pronuncia di incostituzionalità del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, commi 2 e 3, riguarda unicamente la disposizione di sanatoria retroattiva dei contratti contenenti clausole anatocistiche conclusi prima del 21 aprile 2000, mentre non ha interessato quella parte del comma 3 dell’art. 25 cit. in cui è stato regolamentato l’adeguamento dei vecchi contratti alle prescrizioni della delibera CICR.
La Delibera CICR 9 febbraio 2000, atta a derogare all’art. 1283 cod. civ., ha mantenuto intatto il proprio vigore anche dopo la pronuncia di incostituzionalità del D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25, commi 2 e 3, ed è pienamente idonea a regolamentare, sul piano attuativo, la prescrizione concernente l’adeguamento dei contratti in precedenza conclusi al nuovo regime.