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Giurisprudenza

Sull’impugnazione del decreto che rende esecutivo lo stato passivo in assenza di contestazioni sulle proposte di ammissione

2 Aprile 2020

Avv. Domenico Siracusa

Cassazione Civile, Sez. VI, 13 marzo 2020, n. 7136 – Pres. Sambito, Rel. Caiazzo

Di cosa si parla in questo articolo

Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si sofferma sull’ammissibilità del ricorso contro il decreto di esecutività dello stato passivo nel caso in cui il ricorrente non abbia precedentemente formulato contestazioni alle proposte di ammissione contenute nel progetto di stato passivo.

La questione nasce dal fatto che l’art. 95 l. fall. prevede per i creditori titolari di diritti sui beni e per il fallito la possibilità di esaminare il progetto di stato passivo e presentare al curatore osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell’udienza, a seguito della quale lo stato passivo verrà reso esecutivo.

In linea con un orientamento ormai consolidato (v tra le altre, Cass. Civ. n. 19937/2017, n. 5659/2012), la Corte di Cassazione sottolinea che l’art. 95, comma 2, l. fall., prevede che i creditori “possano” esaminare il progetto dello stato passivo e presentare osservazioni scritte e documenti, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese ed alle eccezioni del curatore, dovendosi pertanto escludere che il termine ivi previsto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione.

La Corte di Cassazione precisa quindi che la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo non comporta acquiescenza alla proposta e in particolare “non può comportare la decadenza dal diritto di proporre opposizione allo stato passivo ex art. 98 l. fall”.

 

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