Il caso sottoposto all’attenzione del Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di Impresa, ha ad oggetto un’opposizione a decreto ingiuntivo, emesso a favore della Curatela fallimentare. L’opposizione era fondata su un’eccezione di estinzione per compensazione del credito vantato dalla Curatela con un contro credito che era già stato oggetto di insinuazione al passivo, ma che, tuttavia, era stato rigettato.
Il conseguente giudizio di opposizione allo stato passivo si era poi concluso, in pendenza del giudizio ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo, con l’accertamento dell’inesistenza e/o dell’inopponibilità verso la massa di tale contro credito.
Pertanto, il Tribunale, pur prendendo in considerazione il principio dell’efficacia meramente endofallimentare degli accertamenti in sede di verifica dello stato passivo, ha ritenuto che l’esclusione del credito, con decisione deliberata nel merito in sede fallimentare e passata in giudicato, non poteva che portare al rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo in cui si sollevava l’eccezione di compensazione fondata sul predetto credito dichiarato inesistente.