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Flash News

Sull’irrevocabilità del regime di branch exemption

29 Novembre 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Principio di diritto Agenzia delle Entrate 28 novembre 2018 n. 13

Posto che, per espressa previsione del comma 2 dell’articolo 168-ter del TUIR, l’opzione per il regime di branch exemption è irrevocabile, la scelta liberamente esercitata dal contribuente non può essere modificata a seguito di un ripensamento a posteriori sulla base di criteri di convenienza maturati successivamente, mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore”, ai sensi dell’articolo 2, comma 8, del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, con integrazione dei versamenti dovuti, oltre a interessi e sanzioni.

La presentazione di una dichiarazione integrativa “a sfavore”, con integrazione dei versamenti dovuti, volta a ripristinare, con efficacia ex tunc, la modalità ordinaria di tassazione degli utili e delle perdite della branch estera fin dal momento della sua costituzione, con neutralizzazione di qualsiasi effetto benefico eventualmente derivante dall’opzione, non configura la correzione di un errore, ma integra di fatto la revoca di una volontà negoziale validamente manifestata in precedenza, ipotesi questa che, alla luce del contesto normativo, giurisprudenziale e di prassi sopra delineato, non è riconducibile al principio di emendabilità della dichiarazione.

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