In tema di operazioni in strumenti derivati e in warrant, l’obbligo dell’intermediario di segnalazione delle perdite che abbia subito l’investitore nella misura non inferiore al 50% del capitale di riferimento, scatta, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento Consob n. 11522 del 1998 (nel tenore normativa applicabile, dopo il 2000, ratione temporis), in rapporto al valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione delle operazioni, valore che – pur essendo originariamente determinato per contratto – subisce variazioni sia in occasione della comunicazione all’investitore di una precedente perdita e sia in caso di versamenti o prelievi (immediati, perché disposti dall’investitore; mediati, perché frutto delle operazioni ordinate all’intermediario). Tale nuovo valore è, tuttavia, vincolante per l’investitore solo ove sia stato tempestivamente comunicato dall’intermediario, applicandosi – in mancanza di comunicazione della variazione della misura del/ capitale di riferimento – quello originariamente determinato o, in caso di ripetute variazioni quello comunicato per ultimo.
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