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Giurisprudenza

Sulla centralità degli amministratori non esecutivi nella governance delle banche

1 Marzo 2022

Cassazione Civile, Sez. II, 18 febbraio 2022, n. 5347 – Pres. Manna, Rel. Varrone

Di cosa si parla in questo articolo

Le previsioni codicistiche, ed in particolare l’art. 2381 co. 3 c.c., suggeriscono che, sulla base delle previsioni della circolare Banca d’Italia n. 285/2013, sia il CdA a dover esaminare i piani strategici, le norme regolamentari di settore sull’organo con funzione di supervisione strategica, debba deliberare sugli indirizzi di carattere strategico e verificarne nel continuo l’attuazione, e ciò alla luce del fatto che in base alla circolare esso definisce l’assetto complessivo di governo e approva l’assetto organizzativo della banca, e verifica la corretta attuazione e promuove tempestivamente le misure correttive a fronte di eventuali lacune o inadeguatezze.

Ne risulta quindi la centralità nella governance delle imprese bancarie del ruolo degli amministratori non esecutivi, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall’intero consiglio e chiamati a svolgere un’importante funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli esponenti esecutivi. L’autorevolezza e la professionalità dei consiglieri non esecutivi devono essere adeguate all’efficace esercizio di queste funzioni, determinanti per la sana e prudente gestione della banca.

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