Con la sentenza in oggetto, il Tribunale di Bolzano ha stabilito che il contratto di conto corrente, che prevede l’addebito di una “Commissione servizio affidamento”, altresì detta “Commissione messa a disposizione fondi”, nella misura complessiva del 2%, trimestralmente suddivisa, non difetta di indeterminatezza e risulta conforme alle disposizioni di cui all’art. 117bis T.U.B. e del relativo decreto di attuazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 644/2012 (recante la “Disciplina della remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti in attuazione dell’articolo 117-bis del Testo unico bancario sulle somme messe a disposizione del cliente con l’affidamento”): infatti, la percentuale fissa relativa alla predetta commissione si applica secondo l’art. 3, co. 2, del predetto decreto, sull’intera somma messa a disposizione del cliente in base al contratto nel periodo convenuto.
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