Non può essere recuperata a tassazione la variazione in diminuzione, operata da una società beneficiaria di una scissione, per l’utilizzo di un fondo accantonato in origine dalla società scissa.
Non può infatti richiedersi alla società beneficiaria la (ulteriore) ripresa in aumento del saldo iniziale del fondo assegnatole per effetto della scissione, attesa l’impossibilità di una doppia variazione in diminuzione da parte di entrambi i soggetti partecipanti all’originaria operazione straordinaria; in ogni caso l’attività di controllo, nell’eventualità di recupero dell’accantonamento da parte della scissa, avrebbe dovuto investire esclusivamente quest’ultima, stante l’estraneità della beneficiaria rispetto ad essa.
Questo è il principio di diritto che si evince dalla sentenza in commento.
I rilievi contestati ad una società, beneficiaria di scissione, riguardavano, tra gli altri, l’utilizzo di due fondi di accantonamento, con relativa variazione in diminuzione fiscalmente rilevante, accantonati dalla società scissa negli anni precedenti l’operazione straordinaria, trasferiti congiuntamente ad un ramo di azienda immobiliare.
Per l’Agenzia delle Entrate, trattandosi nel caso di specie di accantonamenti a fondo non deducibili ab initio in quanto non rientranti tra quelli espressamente menzionati dall’articolo 107 del Tuir (già articolo 73) la società non avrebbe fornito la prova della tassazione del loro saldo iniziale nel momento in cui aveva avuto effetto l’operazione di scissione (con relativa ricostituzione dei fondi trasferiti) e, per tale ragione, la “posta” relativa all’utilizzo dei fondi non sarebbe stata fiscalmente deducibile (sino alla concorrenza dell’importo non tassato).
Dopo due gradi favorevoli al contribuente, anche la Corte di Cassazione dichiara infondato il motivo del ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate, che aveva dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt.107, 109 e 173 del d.P.R. n.917/86.
Ricordando in premessa quanto già statuito con la pronuncia 26290/2016, la Corte ribadisce che sono deducibili i soli accantonamenti a fondo previsti espressamente dalla legge (e segnatamente dall’odierno articolo 107 del Tuir), anche in presenza di una operazione straordinaria quale una scissione parziale, dovendosi invece procedere, negli altri casi non contemplati, alla preventiva variazione in aumento, salva la deduzione di quanto accantonato nell’esercizio in cui il fondo è utilizzato.
La CTR, a giudizio del Collegio di Legittimità, ha correttamente operato nel ritenere legittima la deduzione della Società, in applicazione del citato articolo 107 (art. 73, comma 4, TUIR vigente ratione temporis), non essendo necessaria, al fine del riconoscimento della variazione in diminuzione, la prova del cd. “saldo iniziale”. A seguito della scissione, vi è, infatti, una chiara impossibilità di una contemporanea variazione in diminuzione da parte della scissa e della beneficiaria della scissione, non presentando quindi rischi per l’erario.