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Giurisprudenza

Sulla determinatezza del tasso variabile ai fini della validità del mutuo

13 Febbraio 2025

Corte d’Appello di Ancona, 27 novembre 2024 – Pres. Federico, Rel. Rascioni

Di cosa si parla in questo articolo

La Corte d’Appello di Ancona, con sentenza del 27 novembre 2024 (Pres. Federico, Rel. Rascioni), si esprime sui requisiti di determinatezza che le clausole aventi ad oggetto un tasso variabile nei contratti di mutuo devono rispettare per essere ritenute determinabili ai sensi dell’art. 1346 c.c. e rispettare conseguentemente i requisiti di cui all’art. 117 c. 4 T.U.B.; in particolare ritiene che sia soddisfatto il requisito di determinatezza ogni qual volta sia possibile determinare l’esborso mediante la mera somma degli elementi individuati. 

Tale principio è espresso nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto dall’ente creditizio mutuante e con cui aveva azionato i crediti alla restituzione delle somme oggetto di finanziamento in mutui fondiari.

I mutuatari avevano eccepito la nullità della clausola avente ad oggetto gli interessi, per indeterminatezza, lamentando che il tasso variabile era contraddittorio rispetto alla previsione di una rata mensile costante; eccepivano inoltre la nullità dei contratti, in quanto volti ad estinguere altro contratto di mutuo, che si asseriva essere stato adempiuto.

Il Tribunale di Ancona in primo grado aveva rigettato le opposizioni, ritenendo che, poiché il mutuo fondiario non è un mutuo di scopo, è irrilevante la destinazione e l’utilizzo concreto della somma di denaro.

I mutuatari propongono quindi appello, in relazione alla parte della decisione che aveva rigettato l’eccezione di nullità per indeterminatezza della clausola in materia di interessi, che il giudice di primo grado aveva ritenuto assorbita nella valutazione di non usurarietà dei tassi. 

La Corte d’Appello di Ancona rigetta la questione.

Nel farlo richiama i principi di diritto espressi dalla giurisprudenza in materia di ammortamento alla francese, per cui si stabiliva che i tassi di interessi devono ritenersi determinati ove siano indicate tutte le componenti dalla cui somma sia ricavabile il tasso, attraverso « la chiara e inequivoca indicazione dell’importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi”, così consentendo al mutuatario di ricavare agevolmente l’importo totale del rimborso con una semplice sommatoria».

La Corte ritiene che il medesimo principio trovi applicazione anche nel caso in oggetto.

Infatti sottolinea che il tasso debba ritenersi determinabile quando siano adeguatamente determinate le sue componenti, così che il tasso effettivo sia ricavabile attraverso un mero calcolo matematico, cioè, «laddove il contratto di mutuo ed il piano di ammortamento consentano di ricostruire le somme dovute alle successive scadenze attraverso l’indicazione delle rate da corrispondere, della loro frequenza e della loro composizione per interessi e capitale rimborsato, nonché delle spese: il mutuatario avrà infatti piena cognizione degli elementi contrattuali giuridici ed economici che gli consentiranno di ricostruire quale sarà l’esborso finale e di compararlo eventualmente con altre soluzioni di finanziamento».

La Corte ritiene soddisfatti tali requisiti nel caso di specie, e, d’altronde, non rileva neppure l’asserita contraddittorietà, lamentata da parte opponente, tra il tasso variabile indicizzato all’Euribor e l’indicazione di un importo mensile, essendo chiarito nel contratto che si tratta di importo iniziale, e relativo al valore Euribor al momento della stipula del contratto.

Rigetta pertanto l’appello. 

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