1) Gli articoli 167, 168, 184 e 185 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) a monte sui beni, nel caso di specie su beni immobili, e sui servizi acquisiti allo scopo di effettuare operazioni imponibili è mantenuto qualora i progetti di investimento inizialmente previsti siano stati abbandonati a causa di circostanze estranee alla volontà del soggetto passivo, e non occorre procedere ad una rettifica di tale IVA se il soggetto passivo ha ancora l’intenzione di utilizzare detti beni ai fini di un’attività imponibile.
2) La direttiva 2006/112, in particolare il suo articolo 28, deve essere interpretata nel senso che, in mancanza di un contratto di mandato senza rappresentanza, il meccanismo della figura di commissionario non è applicabile allorché un soggetto passivo realizza un edificio in conformità alle esigenze e alle richieste di un’altra persona che si suppone prenda tale edificio in locazione.