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Giurisprudenza

Sulla dichiarazione di insolvenza della Banca delle Marche

4 Luglio 2016

Altea Rossi

Tribunale di Ancona, 15 marzo 2016, n. 22

Di cosa si parla in questo articolo

A seguito dell’istanza del Pubblico Ministero di Ancona, la Sentenza qui in commento (Trib. Ancona, 15 marzo 2016, n. 22) si esprime circa lo stato di insolvenza della Banca delle Marche in liquidazione coatta amministrativa.

Al pari delle analoghe Sentenze recentemente pronunciatesi sull’insolvenza di Banca Etruria e Banca Carife – coinvolte in vicende di dissesto del tutto simili – il Tribunale di Ancona ha condotto, in sede giurisdizionale, un’analisi su quegli indici capaci di mettere in luce il deficit in cui l’Istituto versava, già a partire dal 2013.

Nella specie, l’accertamento è stato condotto su un duplice versante: quello della situazione patrimoniale, da una parte, e quello della situazione finanziaria, dall’altra.

Circa il primo profilo, l’analisi evidenzia una deficienza patrimoniale «non … seriamente contestabile»(*). In aggiunta, il Tribunale si sofferma nel precisare che le perdite, come stimate dalla Banca d’Italia, essendo il frutto della discrezionalità tecnica della stessa, non sono contestabili in sede giurisdizionale se non per «irrazionalità irragionevolezza e travisamento dei presupposti di fatto».

Passando alla situazione finanziaria, secondo quanto comunicato dalla Banca d’Italia, le condizioni in cui l’Istituto versava all’inizio del novembre del 2015 erano addirittura tali «da non poter [neppure] assicurare i pagamenti giornalieri», con la conseguente necessità di immediato avvio della procedura di Risoluzione.

In conclusione, il Tribunale, in tutta coerenza con i dati considerati, dichiara, senza alcun dubbio, la sussistenza dello stato di insolvenza: il presupposto dell’”impossibilità per l’imprenditore di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni” risultava, infatti, pienamente integrato.

 

(*) – situazione patrimoniale al di sotto dei requisiti prudenziali già alla luce del bilancio del 2013 (deficienza del patrimonio di vigilanza pari a € 202 milioni);

– irreversibilità del deficit patrimoniale messa in luce dai vani tentativi di predisporre interventi straordinari (i.e.: amministrazione straordinaria e tentativo di intervento del FIDT)

– patrimonio netto di appena 13 milioni secondo il bilancio di esercizio del 2015

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