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Giurisprudenza

Sulla diligenza richiesta all’operatore bancario per l’incasso di assegno circolare

19 Settembre 2024

Michele Greggio, Dottore di ricerca in Giurisprudenza, Università degli Studi di Padova

Cassazione Civile, Sez. I, 30 agosto 2024, n. 23390 – Pres. Scotti, Rel. Garri

Con ordinanza n. 23390 del 30 agosto 2024 la Corte di Cassazione (Pres. Scotti, Rel. Garri) si è pronunciata sulla responsabilità della banca per incasso di assegno da soggetto diverso dal legittimo prenditore e, in particolare, sulla diligenza richiesta all’operatore bancario in caso di presentazione all’incasso di titolo non alterato mediante documento di identità privo di alterazioni apparenti.

Ha quindi sancito il principio per cui «nel caso di assegno circolare in cui sono assenti evidenti segni di contraffazione e di documento di identità anch’esso privo di elementi di criticità tali da far sospettare la apocrifia dei medesimi, lo sforzo di diligenza esigibile al cassiere, nel caso di insussistenza di ulteriori anomalie significative, è assolto con la verifica dell’esatta corrispondenza delle generalità anagrafiche riportate sul documento di identità con quelle indicate nel titolo».

Nel caso in esame, la banca ricorreva contro la sentenza della Corte d’Appello di Milano con cui era stata riformata la sentenza di primo grado che aveva negato la responsabilità della ricorrente per il pagamento di assegno circolare a soggetto diverso dal legittimo prenditore, a seguito di esibizione di falso documento di identità e falsificazione della firma disconosciuta dal beneficiario.

In particolare, la ricorrente censurava l’errata applicazione dell’art. 1176 c.c. non essendovi segni di alterazione del titolo e del documento di identità esibito e non potendosi dunque richiedere ulteriori verifiche alla banca.

Con l’ordinanza in commento la Suprema Corte ha accolto il ricorso, riformando la decisione assunta dal giudice di secondo grado nella parte in cui è stata censurata la condotta del cassiere per non aver effettuato ulteriori accertamenti sull’identità del prenditore e confermando dunque l’inesigibilità di controlli ulteriori rispetto alla verifica della corrispondenza delle generalità riportate sul documento di identità con quelle indicate nel titolo.


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