Il Tribunale di Milano, nella decisione in commento, ha statuito che la legittimazione del creditore di una società ad agire per l’accertamento della responsabilità degli amministratori della stessa ex art. 2394 c.c., compete al creditore a fronte di un pregiudizio che colpisca direttamente l’integrità del patrimonio sociale della debitrice così determinando una diminuzione ingiustificata della garanzia patrimoniale su cui avrebbe potuto contare il creditore.
Nel caso affrontato dal Tribunale meneghino, la società debitrice (neocostituita per partecipare ad un progetto, quindi priva di mezzi patrimoniali propri) era subentrata nel contratto di fornitura, in qualità di cliente acquirente, precedentemente stipulato dalla sua controllante.
Il creditore (parte attrice) asseriva di aver subito un danno diretto a causa della condotta negligente degli amministratori della debitrice per aver acconsentito a che la società divenisse cessionaria del contratto di fornitura “prescindendo dalle opportune verifiche sulla sostenibilità dell’impegno” derivante dal contratto medesimo. Il giudice di merito ha quindi sancito l’infondatezza della domanda attorea, in quanto il creditore “sapeva benissimo che il contratto veniva assunto da una società di progetto neocostituita e priva di mezzi propri, scegliendo deliberatamente di acconsentire” alla cessione, in ossequio a quanto stabilito dall’art. 1406 c.c.
Si esclude così l’esperibilità dell’azione di cui all’art. 2394 c.c. al creditore che abbia acconsentito alla cessione del contratto, stante la conoscibilità della situazione patrimoniale della controparte cessionaria.
L’attore chiedeva altresì la condanna della controllante (la quale esercita attività di direzione e coordinamento sulla società debitrice) al risarcimento del danno ex art. 2497 c.c. fondando tale pretesa sulla mancata dotazione alla controllata dei mezzi necessari per far fronte all’impegno contrattuale assunto. Il Tribunale rigettava la domanda, escludendo la sussistenza di un generico obbligo del socio di controllo di sostenere finanziariamente le proprie controllate, salvo l’ipotesi di formali garanzie alle stesse prestate.