La Prima Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza n. 18144 del 02 luglio 2024 (Pres. De Chiara, Rel. Marulli), si è pronunciata sull’onere probatorio gravante sul cessionario di un credito, ai fini della dimostrazione della propria legittimazione attiva nel corso del giudizio.
La Corte ha infatti rilevato, nel caso di specie, l’inammissibilità della costituzione, per difetto di legittimazione, della cessionaria dei crediti già oggetto di ingiunzione da parte della banca cedente.
A giustificazione di tale assunto, in parte motiva, richiama le considerazioni già ampiamente sviluppate dalla stessa Corte di Cassazione, da ultimo, nella recente pronuncia n. 10786/2024.
In tale pronuncia si era infatti affermato che:
- in ragione della rilevabilità d’ufficio dei vizi inficianti la legittimazione delle parti è onere della cessionaria dare prova della propria legittimazione attiva
- tale prova deve essere data non solo allegando la Gazzetta Ufficiale recante l’avviso dell’avvenuta cessione, da parte della banca alla cessionaria di alcuni suoi crediti, ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 30 aprile 1999, n. 130 e 58 TUB, ma anche provando che tra i crediti oggetto della comunicata cessione fossero compresi anche i crediti ingiunti in pagamento
La Corte, quanto al caso esaminato, pertanto, ritiene che la cessionaria non ha affatto assolto sul punto tale onere probatorio, poiché negli allegati al ricorso risultava solo la notificazione della cessione, allegata peraltro al solo fine di escludere l’efficacia liberatoria del pagamento che il debitore avesse effettuato nelle mani della banca cedente.
Pertanto, il mancato assolvimento sul punto dell’onere probatorio, su di essa specificatamente gravante, priva il cessionario del credito della qualità di successore a titolo particolare nel diritto controverso della banca, nonché della legittimazione attiva, con la conseguente sua estraneità al giudizio.