Per “operazioni di carattere patrimoniale” ai sensi dell’art. 43, I comma lettera h, D.P.R. n. 131/1986, ove viene fissata la base imponibile, si ha riguardo “all’ammontare dei corrispettivi in danaro pattuiti per l’intera durata del contratto”.
Ne consegue che, laddove il trust non preveda alcun corrispettivo o altra prestazione a carico del trustee, non possa dunque parlarsi di “operazione a carattere patrimoniale”, tale da essere soggetta all’imposta del 3% ai sensi dell’art. 9 della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/86. E lo stesso vale anche per la imposta ipotecaria e catastale.