La Corte di Cassazione, con sentenza 27 gennaio 2025 n.1909, analizza il tema della natura della polizza decennale postuma ex art 4 d.lgs. n.122/2005.
Sul punto si ricorda come, ai sensi dell’art 4 comma 1 del d.lgs. 122/2005: “il costruttore è obbligato a contrarre ed a consegnare all’acquirente, all’atto di trasferimento della proprietà, a pena di nullità del contratto, che può essere fatta valere solo dall’acquirente, una polizza assicurativa indennitaria decennale a beneficio dell’acquirente e con effetto dalla data di ultimazione dei lavori a copertura dei danni materiali e diretti all’immobili, compresi i danni a terzi, cui sia tenuto ai sensi dell’articolo 1669 del codice civile, derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio o per difetto della costruzione, e comunque manifestatisi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione”.
La formulazione testuale della norma lascia aperta la configurazione della polizza decennale postuma sia quale polizza danni per conto altrui o di chi spetta ex art. 1891 C.c., sia quale assicurazione della responsabilità civile ai sensi dell’art. 1882 C.c.
Con la presente sentenza la Cassazione opta per il primo orientamento, qualificando la polizza decennale postuma ex art 4 d.lgs. n.122/2005 quale assicurazione contro i danni per conto altrui o di chi spetta.
In quanto tale, i diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, al quale, pur non essendo parte del rapporto contrattuale, compete piena legittimazione ad agire nei confronti dell’assicuratore.
Il diverso orientamento che configura la polizza decennale postuma ex art 4 d.lgs. 122/2005 quale assicurazione di responsabilità civile, disatteso dalla Cassazione, implicherebbe per contro che unico legittimato a far valere i diritti derivanti dalla polizza, in difetto di una previsione espressa attributiva della azione diretta al danneggiato, sarebbe il contraente costruttore.