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Flash News

Sulla neutralità fiscale della fusione con incorporazione di SICAV in OICVM

3 Dicembre 2024

Fabio Povegliano, Dottore in giurisprudenza, praticante avvocato del Foro di Treviso

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Con la risposta n. 206/2024, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’operazione di fusione mediante incorporazione dei comparti di una Multiflex SICAV lussemburghese in Organismi di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari (OICVM) di diritto italiano, non risulta essere un evento realizzativo di reddito assoggettabile a tassazione in capo ai partecipanti dei fondi medesimi ex art. 10-ter della L. n. 77/1983, evidenziando inoltre come tale operazione non rientri neppure nel campo di applicazione dell’art. 166-bis, co. 1, lett. e) del T.U.I.R.

L’Istante chiedeva all’Agenzia di appurare la neutralità fiscale della fusione transfrontaliera anzidetta e la conseguente applicazione del principio generale di continuità dei valori fiscali, ritenendo che tale operazione, oltre a non costituire presupposto realizzativo in Italia, non comportasse neppure la necessità di stimare i valori di mercato degli investimenti alla data di efficacia della fusione per attribuirgli un rinnovato valore fiscale ai fini IRES ed IRAP, in ragione della asserita inapplicabilità dell’art. 166-bis del T.U.I.R. in materia di “valori fiscali in ingresso”.

L’Agenzia delle Entrate, posto che nel caso prospettato il concambio delle quote veniva effettuato in modo da attribuire agli investitori dei comparti incorporati una partecipazione nel comparto incorporante di valore pari a quella del comparto “assorbito” e dunque senza liquidazione, rimborso o cambio di intestazione delle quote, ha ritenuto che l’operazione non rientrasse in una delle fattispecie puntualmente individuate dall’art. 10-ter della L. n. 77/1983 sancendone, per l’effetto, la neutralità fiscale.

Quanto invece alla disciplina della c.d. “entry tax”, l’Agenzia delle Entrate, riportandosi alla sua precedente Risoluzione n. 69/E del 2015, non solo ha evidenziato che l’art. 73 del T.U.I.R. colloca gli OICR nell’alveo degli enti non commerciali, ma anche che gli stessi non possono essere titolari di un reddito d’impresa giacché, come previsto dal Regolamento Banca d’Italia del 19.01.2015, “il patrimonio dell’OICR non può essere utilizzato per perseguire una strategia di tipo imprenditoriale” con la conseguenza che “la detenzione di un compendio aziendale in luogo di una partecipazione totalitaria di quote configurerebbe una violazione del divieto di esercizio di attività imprenditoriale” (cfr. Risposta ad Interpello n. 469/2019).

Alla luce di tali osservazioni l’Agenzia ha ritenuto inapplicabile l’art. 166-bis, co. 1, lett. e) del T.U.I.R. al caso di specie “non essendo configurabile in capo agli OICR/OICVM la titolarità di reddito d’impresa secondo l’ordinamento tributario domestico”.

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