La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 19 dicembre 2024, resa nella causa C‑157/23, si è espressa su una domanda di pronuncia pregiudiziale relativamente ad una responsabilità per danno da prodotti difettosi, interpretando la nozione di “produttore”, di cui alla Direttiva 85/374/CEE, nel caso in cui il nome del fornitore coincida in parte con quello del produttore e con il marchio apposto da quest’ultimo sul prodotto.
In particolare, la Corte ha affermato il seguente principio di diritto:
L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, deve essere interpretato nel senso che: il fornitore di un prodotto difettoso deve essere considerato una «persona che si presenta come produttore» di detto prodotto, ai sensi di tale disposizione, qualora tale fornitore non abbia materialmente apposto il suo nome, marchio o altro segno distintivo su siffatto prodotto, ma il marchio che il produttore ha apposto su quest’ultimo coincida, da un lato, con il nome di tale fornitore o con un elemento distintivo di quest’ultimo e, dall’altro, con il nome del produttore.
La Corte ricorda che l’art. 1 della Direttiva 85/374 imputa al produttore la responsabilità per danno da prodotti difettosi, mentre l’art. 3, paragrafo 1, definisce il termine “produttore” come designante, in particolare, il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente: in sostanza, sebbene, in forza dell’art. 1, il legislatore UE abbia scelto di imputare, in linea di principio, al produttore la responsabilità per i danni causati dai suoi prodotti difettosi, l’art. 3 designa, tra gli operatori che hanno partecipato ai processi di fabbricazione e di commercializzazione del prodotto in questione, quelli che possono parimenti doversi assumere la responsabilità istituita da detta direttiva.
In particolare, l’art. 3, paragrafo 1, della Direttiva 85/374 contiene, in sostanza, un’alternativa, di cui solo la prima parte riguarda la persona che è almeno parzialmente coinvolta nel processo di fabbricazione del prodotto interessato; la seconda parte dell’alternativa designa una persona che si presenta come produttore apponendo su tale prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo: pertanto, la partecipazione della persona che si presenta come produttore al processo di fabbricazione del prodotto, non è necessaria affinché quest’ultima sia qualificata come “produttore”, ai sensi di detta disposizione.
Pertanto, una persona come, nel caso di specie, la ricorrente nel procedimento principale, che non fabbrica veicoli, ma che si limita ad acquistarli dal loro fabbricante per distribuirli in un altro Stato membro, può essere considerata “produttore”, ai sensi dell’art. 1, se, conformemente all’art. 3, paragrafo 1, si è presentata come tale avendo apposto sul veicolo in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo: infatti, apponendo sul prodotto in questione il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, la persona che si presenta come produttore dà l’impressione di essere implicata nel processo di produzione o di assumerne la responsabilità.
Pertanto, l’utilizzo di tali menzioni equivale, per detta persona, ad utilizzare la sua notorietà al fine di rendere tale prodotto più attraente agli occhi dei consumatori, ciò che giustifica che, in cambio, la sua responsabilità possa sorgere a titolo di tale utilizzo.
La Corte rileva che la formulazione di tale disposizione, riferendosi a una persona “che si presenta come produttore“, “apponendo” sul prodotto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo, potrebbe lasciar intendere che tale qualificazione sia subordinata ad un intervento attivo di tale persona, consistente nell’apporre essa stessa una siffatta menzione sul prodotto in questione: tuttavia, da un lato, rileva che tale riferimento riguarda essenzialmente il comportamento di una persona che utilizza l’apposizione del proprio nome, marchio o altro segno distintivo su un prodotto per dare l’impressione di essere coinvolta nel processo produttivo o di assumerne la responsabilità; pertanto, quando tale persona fornisce il prodotto in questione, è indifferente che abbia materialmente apposto essa stessa una siffatta menzione su detto prodotto o che il suo nome contenga la menzione che è stata apposta su di esso dal fabbricante e che corrisponde al nome di quest’ultimo.
Infatti, in entrambe le ipotesi, il fornitore sfrutta la coincidenza tra la menzione di cui trattasi e la propria denominazione sociale per presentarsi al consumatore come responsabile della qualità del prodotto e suscitare in tale consumatore una fiducia paragonabile a quella che questi nutrirebbe se il prodotto fosse venduto direttamente dal suo produttore. In entrambi i casi il fornitore deve quindi essere considerato una persona che “si presenta come produttore”, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374.
Dal quarto considerando della direttiva 85/374 emerge che il legislatore UE ha tenuto conto del fatto che la tutela del consumatore esige che la responsabilità di “chiunque” si presenti come produttore apponendo il suo nome, marchio o qualsiasi altro segno distintivo sul prodotto sussista allo stesso titolo della responsabilità del «vero» produttore.
Inoltre, dall’art. 5 di tale direttiva, letto alla luce del quinto considerando di quest’ultima, si evince che la responsabilità della persona che si presenta come produttore non è diversa da quella a cui è sottoposto il “vero” produttore e che il consumatore può scegliere liberamente di chiedere il risarcimento integrale del danno ad uno qualsiasi dei responsabili, essendo la loro responsabilità solidale: l’art. 3, paragrafo 1, della direttiva 85/374 ha quindi lo scopo di facilitare l’onere di dover determinare il vero produttore del prodotto difettoso di cui trattasi, e deve essere interpretato, alla luce del contesto in cui si inserisce tale disposizione e dell’obiettivo perseguito dalla normativa di cui essa fa parte, nel senso che la nozione di “persona che si presenta come produttore“, ai sensi di detta disposizione, non può riguardare esclusivamente la persona che ha materialmente apposto il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto.
Decidere diversamente porterebbe a restringere la portata della nozione di «produttore» e a compromettere in tal modo la tutela del consumatore.
Tuttavia, precisa la Corte, conformemente all’art. 5, siccome la persona che si presenta come produttore e il fabbricante del prodotto difettoso sono responsabili in solido, il fatto che il consumatore faccia valere la responsabilità di tale prima persona, lascia impregiudicate le disposizioni di diritto nazionale relative al diritto di rivalsa, in particolare le disposizioni che consentono a detta persona di far valere, a sua volta, la responsabilità del fabbricante del prodotto difettoso.