Nel caso in esame, la Corte di Cassazione, ricordato che il rinvio dell’art. 67, comma 3, lett. a) l. fall. ai “termini d’uso” si riferisce alle modalità di pagamento proprie del rapporto tra le parti e non alla prassi del settore economico di riferimento (conf. Cassazione Civile, sez. I, 7 dicembre 2016, n. 25162), ha chiarito che l’esenzione in oggetto «attenga non già al contenuto del contratto, ma all’ambito “fattuale” dell’andamento del rapporto e della esecuzione del negozio avuto riguardo alle concrete modalità di adempimento della prestazione, piuttosto che al contenuto delle clausole negoziali, dovendo attribuirsi rilevanza al “mutamento dei termini” da intendersi come modifica delle modalità di pagamento invalsa tra le parti».
Pertanto, seppur la fonte dell’uso debba essere ricercata in primo luogo negli accordi originari tra le parti, occorrerà fare riferimento al concreto atteggiarsi dell’esecuzione del rapporto ogniqualvolta gli accordi originari siano stati tacitamente modificati nella prassi contrattuale.