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Giurisprudenza

Sulla nullità dei contratti di fideiussione stipulati utilizzando il modello ABI

8 Ottobre 2018

Tribunale di Verona, 27 settembre 2018 – G.U. Vaccari

Di cosa si parla in questo articolo

La domanda di nullità di un contratto di fideiussione per violazione del diritto della concorrenza, ai sensi dell’art. 33, comma 2. l. 287/1990, spetta alla competenza funzionale del Tribunale delle imprese di Milano ai sensi dell’art. dell’art. 4, comma 1 ter, della legge 168/2003, aggiunto dall’art. 18 d. lgs. 3/2017. Tale doglianza può comunque essere esaminata dal giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca nei confronti del fideiussore quale eccezione riconvenzionale diretta a paralizzare la pretesa creditoria dell’istituto di credito.

Una intesa vietata ai sensi dell’art. 2, l. 287/1990 può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte, ma perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all’art. 33, comma 2, l. 287/1990 non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima ma occorre anche che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti.

Le Sezioni Unite, nella pronuncia n.2207/2005, hanno affermato ripetutamente che l’unica tutela concessa al soggetto rimasto estraneo alla intesa anti-concorrenziale che abbia allegato e dimostrato un pregiudizio ad essa conseguente, è quella risarcitoria.

Una simile impostazione è stata confermata anche dal d. lgs. 3/2017 che, secondo quanto precisa il suo art. 1, comma 1: ”disciplina le azioni collettive di cui all’articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il diritto al risarcimento in favore di chiunque ha subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza da parte di un’impresa o di un’associazione di imprese”.

Nessuno accenno si rinviene in tale testo normativo ad una tutela reale del soggetto danneggiato dalla intesa restrittiva della concorrenza.

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