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Giurisprudenza

Sulla nullità del mutuo di scopo convenzionale

14 Maggio 2021

Tribunale di Massa, 14 dicembre 2020, n. 705 – G.U. Maddaleni

Di cosa si parla in questo articolo

Qualora dalla disamina complessiva del titolo negoziale (mutuo ipotecario ex art. 38 e segg. D.lvo 385/1993) emerga che la comune intenzione delle parti, indagata ai sensi dell’art. 1362 c.c., sia quella di destinare l’importo finanziato alla realizzazione da parte dell’impresa mutuataria di uno specifico progetto imprenditoriale (circostanza dimostrata dal fatto che l’erogazione del mutuo era collegata a pregresso prestito concesso dalla BEI –Banca Europea per gli Investimenti- alla Banca mutuante e finalizzato al finanziamento di progetti imprenditoriali), il negozio deve essere qualificato come “mutuo di scopo convenzionale”, a prescindere dal fatto che il medesimo contratto sia stato qualificato dalle stesse parti altresì come mutuo fondiario (rientra nell’autonomia privata, garantita dall’art. 1322 c.c. prevedere che, pur nell’ambito di un mutuo di natura fondiaria, il mutuatario assuma l’obbligo di destinare la somma mutuata allo scopo dichiarato in contratto, con la conseguenza che la causa giuridica del finanziamento è da ravvisarsi nello scambio tra finanziamento con interessi agevolati, da un lato, verso restituzione di capitale e interessi ed impiego della somma mutuata per la realizzazione del progetto imprenditoriale, dall’altro).

Il negozio qualificato come “mutuo di scopo convenzionale”, in quanto contenente la previsione che il mutuatario abbia l’obbligo di destinare la somma mutuatagli dalla Banca ad uno scopo dichiarato in contratto, precisamente la realizzazione di un “progetto” redatto in conformità a quanto previsto e comunicato alla BEI (Banca Europea per gli Investimenti), previamente intervenuta con l’erogazione di un prestito alla Banca mutuante a ciò causalmente finalizzato, è affetto da nullità, per il combinato disposto di cui agli artt. 1346 e 1418 c.c., perché l’oggetto del contratto risulta indeterminato ed indeterminabile, qualora tale progetto non sia stato allegato al contratto, né il contratto contenga alcuna indicazione che permetta di individuarlo.

Il negozio qualificato come “mutuo di scopo convenzionale”, in quanto contenente la previsione che il mutuatario abbia l’obbligo di destinare la somma mutuatagli dalla Banca ad uno scopo dichiarato in contratto, precisamente la realizzazione di un “progetto” redatto in conformità a quanto previsto e comunicato alla BEI (Banca Europea per gli Investimenti), previamente intervenuta con l’erogazione di un prestito alla Banca mutuante a ciò causalmente finalizzato, è affetto da nullità ex art. 1418 c.c., per contrarietà alla norma imperativa di cui all’art. 309 lettera (b) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (per cui i finanziamenti della BEI debbono essere finalizzati all’ammodernamento, riconversione o alla creazione di attività imprenditoriali), qualora tale progetto non sia stato allegato al contratto, né il contratto contenga alcuna indicazione che permetta di individuarlo, con la conseguenza che i fondi provenienti dalla BEI non risultano perciò utilizzati per finanziare lo specifico progetto imprenditoriale, come richiesto dal Trattato.

E’ nullo ai sensi dell’art. 1418 comma primo c.c., per violazione della norma imperativa di cui all’art. 38 d.lvo 385/1993, il contratto di mutuo fondiario in cui la somma mutata abbia superato il limite di finanziabilità, e la sua conversione in mutuo ordinario non è ammissibile, per difetto delle condizioni di cui all’art. 1424 c.c., qualora non sia stato dimostrato dalla Banca che, avuto riguardo allo scopo perseguito dalle parti, queste lo avrebbero stipulato anche se avessero conosciuto la causa di nullità.

 

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