La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 794 del 26 febbraio 2025 (Pres. Arceri, Est. Rizzi), si è pronunciata sulla nullità parziale di una fideiussione omnibus “post 2005”, ovvero stipulata successivamente all’arco temporale oggetto di istruttoria antitrust di Banca d’Italia (2006), in quanto riproducente le medesime clausole ABI sanzionate dal provvedimento dell’Autorità di vigilanza.
In relazione alla nullità del contratto di fideiussione omnibus per violazione dell’art. 2 della L. 287/1990, la Corte d’Appello di Milano osserva, preliminarmente che, anche a non voler riconoscere efficacia probatoria privilegiata al provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia, in relazione ad una fideiussione contenente le clausole sanzionate, ma sottoscritta in un periodo successivo all’arco temporale oggetto dell’istruttoria condotta dall’Autorità (marzo 2006), il provvedimento di Banca d’Italia, alla luce della pronuncia delle Sezioni Unite n. 41994/2021, consente comunque di ravvisare la persistenza di un “meccanismo di violazione della normativa nazionale ed eurounitaria antitrust” abitualmente utilizzato dagli istituti di credito, meccanismo che rinviene la sua fonte in atti diversi (il contratto a valle e l’intesa a monte, dichiarata nulla dall’Autorità di vigilanza), ma tra loro funzionalmente collegati ai fini dell’attuazione dell’illecito.
In altri termini, la riproduzione in un contratto di fideiussione successivo al 2005 delle clausole dichiarate nulle dal provvedimento n. 55/2005 comporta una valida presunzione della persistenza, tra l’atto a monte e il contratto a valle, di un nesso funzionale alla produzione dell’effetto anticoncorrenziale.
Come ricorda la Corte d’Appello, per le Sezioni Unite si tratta di una presunzione iuris tantum, suscettibile di prova contraria, ma da parte della banca, sulla quale, anche per il principio di vicinanza della prova, incombe l’onere di dimostrare che al tempo in cui la fideiussione è stata rilasciata e nonostante l’identico contenuto delle clausole, più non persistesse l’intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito oggetto delle censure dell’Autorità di Vigilanza.
Nel caso di specie, gli appellanti hanno assolto al proprio onere probatorio, producendo il contratto di fideiussione omnibus “post 2005” e allegando la corrispondenza delle clausole contrattuali a quelle sanzionate dalla Banca d’Italia.
Di contro, la banca non ha offerto una prova in grado di superare la presunzione di permanenza dell’intesa illecita nel momento in cui la fideiussione è stata rilasciata (marzo 2016).
Tuttavia, pur se la Corte d’appello riconosce in astratto la nullità delle sole clausole contrattuali riproduttive del modello de quo (artt. 2, 6 e 8 del contratto), nel caso di specie tali clausole tali clausole nulle non hanno trovato applicazione e, quindi, la banca beneficiaria della garanzia non ne ha tratto vantaggio: pertanto, per la Corte gli appellanti fideiussori non hanno un interesse concreto a ottenere una declaratoria dell’invalidità delle clausole in questione.
I fideiussori, infatti, nel caso oggetto di appello, non avevano neppure eccepito l’intervenuta decadenza della banca per decorso del termine di sei mesi, previsto dall’art. 1957 C.c., né hanno reiterato, in appello, la domanda risarcitoria formulata in primo grado, né tantomeno hanno allegato la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante ad ottenere la declaratoria di nullità.
Conclusivamente, per tutti i motivi sopra esposti, la Corte ha respinto l’appello.