La Grande Sezione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea, con sentenza del 19 dicembre 2024, resa nella causa C-295/23 (Pres. Lenaerts, Rel. Gavalec) ha affermato che uno Stato membro può vietare la partecipazione di investitori puramente finanziari al capitale di una società tra avvocati: tale restrizione della libertà di stabilimento e della libera circolazione dei capitali è infatti giustificata dall’obiettivo di garantire che gli avvocati possano esercitare la loro professione in modo indipendente e nel rispetto dei loro obblighi professionali e deontologici.
Questo il principio espresso:
L’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché l’articolo 63 TFUE, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, a pena di cancellazione dall’ordine forense della società di avvocati interessata, vieta che quote sociali di tale società siano trasferite a un investitore puramente finanziario che non intenda esercitare in detta società un’attività professionale prevista da tale normativa.
Per la Corte, in sostanza, la libera circolazione dei capitali e la direttiva sui servizi, che concretizza la libertà di stabilimento, non ostano a una normativa nazionale che vieta il trasferimento delle quote sociali di una società di avvocati a un investitore puramente finanziario e che prevede, in caso di violazione di tale normativa, la cancellazione della società dall’albo.
Questa restrizione alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali è infatti giustificata da motivi imperativi di interesse generale, e non eccede quanto necessario per il conseguimento dell’obbiettivo perseguito: uno Stato membro, secondo la Corte, ha quindi il diritto di ritenere che un avvocato non sia in grado di esercitare la sua professione in modo indipendente e nel rispetto dei suoi obblighi professionali e deontologici, qualora appartenga a una società, in cui alcuni soci siano persone che agiscano esclusivamente come investitori puramente finanziari, senza esercitare la professione di avvocato, o un’altra professione soggetta a norme analoghe.
Nel caso di specie, una società di avvocati tedesca aveva impugnato, dinanzi al Consiglio di disciplina degli avvocati del foro di Baviera, una decisione dell’Ordine forense di Monaco di Baviera, che ne aveva disposto la cancellazione dall’albo, in quanto una società a responsabilità limitata austriaca ne aveva acquisito alcune quote sociali, a fini puramente finanziari: secondo la normativa tedesca vigente, solo gli avvocati e i membri di determinate professioni liberali potevano infatti diventare soci di una società di avvocati.
Il Consiglio di disciplina degli avvocati del foro di Baviera aveva quindi chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi sulla compatibilità di tale normativa con il diritto dell’Unione.