La Prima Sezione della Cassazione, con sentenza n. 26159 del 07 ottobre 2024, si è pronunciata in tema di prededuzione dei crediti dei professionisti, ribadendo che il credito del professionista, incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura di concordato preventivo, va considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione sia stata funzionale alle finalità della prima procedura.
Della prededuzione dei crediti dei professionisti e della c.d. “nuova finanza”, nell’ambito del Codice della Crisi recentemente riformato, se ne parlerà in modo approfondito nel corso del prossimo webinar organizzato dalla nostra rivista il 14 novembre “Il correttivo al Codice della Crisi: novità per i creditori bancari – Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 227“.
Il Giudice del merito, nel caso di specie, aveva erroneamente escluso la prededuzione del credito del professionista:
- sull’errato rilievo che non può esserci consecuzione tra due procedure “minori”, con riferimento a casi di successione fra sole procedure minori
- sull’altrettanto errata asserzione che la consecuzione resterebbe di per sé esclusa dall’esistenza di una cesura temporale fra le procedure: in questo caso la Corte sottolinea che il Giudice dovrebbe solo indagare se, a prescindere dalla lunghezza dell’intervallo temporale, il fallimento derivi dal medesimo stato di crisi o insolvenza che aveva dato luogo alla domanda di concordato preventivo.
Quanto alla consecutio tra la procedura di concordato e la dichiarazione di fallimento, la Corte ricorda il noto indirizzo nomofilattico sul tema, di recente riepilogato altresì dalle Sezioni Unite (con sentenza n. 42093/2021), per cui:
- la prededuzione sopravvive, in una procedura concorsuale diversa che segua la precedente, se sussiste una consecuzione fra le stesse: la precedenza di pagamento così riservata al credito di massa permane anche al di fuori del perimetro procedurale d’insorgenza, ed in rapporto ai cui scopi l’attività sia stata prestata, se la finale regolazione della procedura di sbocco disciplini un fenomeno giuridico unitario, per identità di soggetti e di requisito oggettivo
- la consecuzione tra procedure concorsuali è un fenomeno di collegamento tra procedure di qualsiasi tipo, volte a regolare una coincidente situazione di dissesto dell’impresa, che trova nell’art. 69 bis L.F. una sua particolare disciplina nel caso in cui esso si atteggi a consecuzione fra una o più procedure minori e un fallimento finale
- non è decisivo l’intervallo temporale in sé tra la chiusura di una procedura e la dichiarazione di fallimento, purché si tratti di un intervallo di estensione non irragionevole, tale cioè da non costituire esso stesso elemento dimostrativo dell’intervenuta variazione dei presupposti delle due procedure
- il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura di concordato preventivo, va considerato prededucibile, anche nel successivo e consecutivo fallimento, se la relativa prestazione, anteriore o posteriore alla domanda di cui all’art. 161 L.F., sia stata funzionale, ai sensi dell’art. 111, comma 2, L.F., alle finalità della prima procedura, contribuendo con inerenza necessaria, secondo un giudizio ex ante rimesso all’apprezzamento del giudice del merito, alla conservazione o all’incremento dei valori aziendali dell’impresa, sempre che il debitore sia stato poi ammesso al concordato ex art. 163 L.F.