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Giurisprudenza

Sulla prededuzione dei crediti sorti in pendenza del procedimento di prevenzione

7 Aprile 2022

Enrico Pezzi, assegnista di ricerca in diritto penale presso l’Università degli Studi di Trento.

Cassazione Penale, Sez. VI, 11 maggio 2021, n. 46101 – Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri

Di cosa si parla in questo articolo

La Cassazione torna ad occuparsi della sorte dei crediti prededucibili maturati nell’ambito di un procedimento di prevenzione, evocando il pacifico orientamento della giurisprudenza civile secondo il quale “in caso di contratti ad esecuzione continuata o periodica pendenti al momento della dichiarazione di fallimento ed in presenza di esercizio provvisorio dell’impresa fallita, disposto ex art. 104 l. fall., i relativi crediti maturati ‘ante’ fallimento, sono o meno prededucibili, a seconda che, al termine dell’esercizio provvisorio, il curatore abbia scelto di subentrare o sciogliersi dal contratto, mentre solo quelli maturati in pendenza di esercizio provvisorio sono sempre prededucibili, al pari di quelli, successivi al termine dell’esercizio provvisorio, in caso di subentro nel contratto da parte del curatore” (in senso conforme, Cass. civ., Sez. I, 12 marzo 2012, n. 4304; Cass. civ., Sez. I, 25 settembre 2017, n. 22274).

Tale conclusione viene affiancata da una esaustiva lettura sistematica, da parte della Sesta Sezione, tanto delle disposizioni della Legge Fallimentare, R.D. n. 267 del 1942 e del d. lgs. n. 159 del 2011 (nelle formulazioni ratione temporis applicabili). In particolare, il tema affrontato riguarda la precisazione della categoria dei “crediti prededucibili” che, in forza del disposto dell’art. 54 d. lgs. n. 159/2011, è sottratta alla procedura di accertamento dei diritti dei terzi disciplinata dagli artt. 57 e ss. del decreto medesimo e, pertanto, possono essere liquidati senza previo assoggettamento a procedimento di verifica.

In proposito, la nozione di credito prededucibile discende dagli artt. 61 d. lgs. n. 159/2011 e 111 L. Fall., secondo i quali si considerano tali i debiti qualificati da precisa disposizione di legge, nonché quelli sorti in occasione o in funzione del procedimento di prevenzione.

In questo contesto, in presenza di un esercizio provvisorio dell’impresa fallita, l’art. 104 l. fall., dispone che i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l’esecuzione o scioglierli, e che, per i contratti la cui esecuzione sia proseguita, in caso di cessazione dell’esercizio provvisorio, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 72 e ss. della medesima legge. Tale ultimo corpus normativo disciplina gli effetti del fallimento sui rapporti giuridici pendenti, e dev’essere coordinato con quanto a sua volta stabilito dall’art. 56 d. lgs. n. 59/2011, per il quale se, come nel caso affrontato dalla Corte, al momento dell’esecuzione del sequestro è presente un contratto ancora non compiutamente eseguito, l’esecuzione dello stesso rimane sospesa sino a che l’amministratore giudiziario non dichiari di subentrare nel contratto, ovvero di sciogliersi da esso.

Infine, trattandosi nel caso di specie di un contratto di locazione finanziaria, la Corte precisa che nei contratti ad esecuzione periodica, l’art. 74 l. fall. statuisce che il curatore subentrante è tenuto a pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati (Per approfondimenti in tema di misure patrimoniali di prevenzione e diritti dei terzi, ex multis, Bontempelli, Paese, La tutela dei creditori di fronte al sequestro e alla confisca, in Pen. Cont., 2/2019, 123; F. Menditto, Confisca di prevenzione e tutela dei terzi creditori. Un difficile bilanciamento di interessi, in DPC web, 07 luglio 2015).

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