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Giurisprudenza

Sulla prescrizione degli interessi di somme su libretti di risparmio

2 Ottobre 2024

Collegio di Coordinamento ABF, 02 agosto 2024, n. 9286

Di cosa si parla in questo articolo

Il Collegio di Coordinamento dell’ABF, con decisione n. 9286 del 02 agosto 2024, pubblicata oggi, si è pronunciato sul dies a quo e sulla durata della prescrizione degli interessi sulle somme depositate su libretti di risparmio, in assenza di una richiesta di annotazione degli stessi da parte del depositante e di una diversa specifica pattuizione contrattuale tra le parti.

Questo il principio di diritto espresso dal Collegio:

Nel caso di somme depositate su un libretto di deposito a risparmio, salvo diversa pattuizione contrattuale, gli interessi non accreditati, e cioè non capitalizzati a seguito di richiesta di annotazione, si prescrivono nel termine previsto dall’articolo 2948, comma 1°, n. 4, cod. civ., a decorrere dal giorno della loro maturazione.

Il Collegio ha condiviso quindi la tesi assolutamente maggioritaria, secondo la quale – in assenza di annotazione o specifica pattuizione contrattuale – agli interessi maturati su libretti di deposito a risparmio, si applica il termine di prescrizione breve e tali interessi non si capitalizzano, se non su richiesta del depositante, con conseguente annotazione sul libretto di deposito.

Pertanto, in assenza di annotazione, gli interessi non capitalizzati restano soggetti alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, comma 1°, n. 4, C.c., mentre qualora vi sia annotazione sul libretto, gli interessi divengono parte del capitale depositato e partecipano del suo regime di prescrizione: se il deposito è a tempo indeterminato il capitale depositato si prescrive decorsi dieci anni dalla richiesta di rimborso.

Anche la giurisprudenza di merito, ricorda l’ABF, applica la prescrizione breve ex art. 2948, comma 1°, n. 4, C.c., agli interessi maturati sulle somme depositate in assenza di annotazione o di diversa pattuizione contrattuale (cfr., ad es., Tribunale Enna, 26/03/2019, n. 121; Tribunale Verona, 30/12/2015).

Osserva il Collegio che l’opposta conclusione – secondo la quale gli interessi verrebbero capitalizzati anche in assenza di una richiesta di annotazione del ricorrente e a prescindere dal fatto che ciò sia previsto dal contratto, restando dunque soggetti al regime della prescrizione decennale applicabile al capitale, che decorre a partire dalla richiesta di rimborso – è minoritaria e, soprattutto, assai risalente nel tempo (in tal senso, Collegio di Roma, decisione n. 4566/2013; Collegio di Milano, decisione n. 1542/2013; Collegio di Milano, decisione n. 2315/2012).

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