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Giurisprudenza

Sulla prova della cessione di crediti in blocco

7 Febbraio 2025

Edoardo Cecchinato, dottorando in Diritto dell’Economia presso l’Università degli Studi di Padova

Tribunale di Monza, 16 novembre 2024 – G.U. C. Rizzotto

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Monza, con sentenza pronunciata in data 16 novembre 2024 (G.U. C. Rizzotto), ha aderito ai principi sanciti dalla Corte di Cassazione in materia di prova della cessione di crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., in un caso di opposizione a decreto ingiuntivo in cui il ricorrente contestava la legittimazione ad agire della cessionaria di un credito bancario, sostenendo che quest’ultima non avesse dimostrato adeguatamente l’avvenuta cessione.

Secondo il Tribunale, che si rifà a quanto affermato da Cass. n. 17944/2023, «in caso di cessione di crediti individuabili blocco ai sensi dell’art. 58 t.u.b., quando non sia contestata l’esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l’inclusione dello specifico credito controverso nell’ambito di quelli rientranti nell’operazione conclusa dagli istituti bancari, l’indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell’avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell’avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell’operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete».

In tal caso, prosegue il Tribunale richiamando ancora i principi sanciti dalla Corte, «in mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l’esistenza del contratto di cessione, quest’ultimo non deve essere affatto dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del c.d. thema probandum): il fatto da provare è costituito soltanto dall’esatta individuazione dell’oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco) e, pertanto, sotto tale limitato aspetto, le indicazioni contenute nell’avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario (di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo; cfr. sul punto, di recente, per un caso in cui tale riconducibilità è stata esclusa in concreto».

Nel caso di specie, il Tribunale ha accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo in quanto la presunta cessionaria non aveva dimostrato l’inclusione del credito per il quale agiva nel perimetro della cessione.

In particolare, a sostegno delle proprie pretese la presunta cessionaria aveva depositato la copia del contratto di finanziamento, la notifica dell’avvenuta cessione, la diffida ad adempiere e l’estratto della Gazzetta Ufficiale dove si dava notizia dell’operazione di cessione ma dal quale non era possibile stabilire con certezza che il credito controverso era incluso nella stessa.

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