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Giurisprudenza

Sulla remissione del credito in caso di cancellazione della società

17 Febbraio 2025

Beatrice Coliva, avvocato del foro di Bologna

Corte di Cassazione, Sez. I, 14 giugno 2024, n. 16607 – Pres. Di Marzio- Rel. Fidanzia

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Con sentenza n. 16607, pubblicata il 14 giugno 2024, la Suprema Corte ha statuito che la cancellazione della società dal registro delle imprese non implica automaticamente la remissione del credito fatto valere in giudizio dalla società stessa: in assenza di altri indici univoci sulla volontà remissoria, quindi, i crediti della società si trasferiscono in capo ai soci

I Giudici di legittimità escludono che la mera cancellazione di una società dal registro delle imprese possa, di per sé sola, per la sua evidente equivocità, reputarsi sufficiente a dedurne la remissione del credito fatto valere in giudizio, la quale deve essere, invece, allegata e provata con rigore da chi intenda farla valere, dimostrando tutti i presupposti della fattispecie, ossia la inequivoca volontà remissoria e la destinazione della dichiarazione ad uno specifico creditore (Cass. n. 30075/2020).

La cancellazione della società comporta l’estinzione della pretesa azionata laddove il creditore abbia manifestato, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito comunicandola al debitore e sempre che quest’ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare.

Nella vicenda in esame, la Corte di Cassazione non ha condiviso l’orientamento della Corte d’Appello di Bari secondo cui, a fronte della cancellazione della società dal Registro delle Imprese, dovrebbe presumersi che la società correntista abbia inteso rinunciare al credito vantato nei confronti della banca, con conseguente intrasmissibilità del medesimo ai soci.

Secondo la Corte, nel caso in esame, gli indici univoci di rimettere il credito non sono stati accertati né dalla sentenza impugnata, né sono stati evidenziati dalla banca ricorrente; pertanto, può ragionevolmente ritenersi che, per effetto della cancellazione della società dal registro delle imprese, i diritti della società siano stati trasferiti ai soci.  

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