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Giurisprudenza

Sulla responsabilità dei sindaci per carenze nell’attività di controllo

8 Febbraio 2016

Marta Colombo, Trainee presso Lombardi Molinari Segni

Cassazione Civile, Sez. II, 16 dicembre 2015, n. 25289

Di cosa si parla in questo articolo

Con la sentenza in esame, la Cassazione si è pronunciata in tema dei sindaci per carenze nell’attività di controllo e di rilevazione delle irregolarità connotanti gli assetti organizzativi e la gestione della società.

Con particolare riguardo alle situazioni di conflitto di interessi all’interno della società, la Suprema Corte ha statuito che il collegio sindacale è tenuto a gestire dette situazioni adottando le misure e le cautele normativamente previste, sicché la circostanza che già nella fase autorizzativa possano emergere situazioni conflittuali non esime il collegio sindacale dall’impegno di verificare che tali situazioni di conflitto non divengano reali.

Sempre con la pronuncia in questione, la Corte di Cassazione ha ribadito che la responsabilità dei sindaci viene ravvisata non quale automatica proiezione di quella degli amministratori, bensì in ragione di fatti a loro imputabili consistenti nel non aver svolto, in conformità dei doveri inerenti il loro ufficio, le funzioni di controllo.

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