La responsabilità del direttore generale della banca capogruppo per le anomalie e disfunzioni organizzative della società controllata rilevate in sede ispettiva, non si qualifica come responsabilità oggettiva per fatto altrui (ossia per fatto degli organi e dei dipendenti della banca controllata), ma configura una responsabilità per fatto proprio, ossia per infrazioni concernenti l’attività della capogruppo, distinte ed ulteriori rispetto alle infrazioni concernenti l’attività della banca controllata.
In caso di sanzioni da parte della Banca d’Italia, l’onere della prova dell’illecito amministrativo che grava sull’Organo di vigilanza deve ritenersi stato adeguatamente soddisfatto dalla produzione delle risultanze ispettive, posto che i verbali ispettivi, per tutti gli aspetti, anche relativi all’esame della documentazione, in relazione ai quali non hanno efficacia probatoria privilegiata, costituiscono comunque elemento di prova, che il giudice deve in ogni caso valutare, in concorso con gli altri elementi, potendo essere disattesi solo in caso di motivata intrinseca inattendibilità o di contrasto con altri elementi acquisiti nel giudizio, attesa la certezza, fino a querela di falso, che quei documenti sono comunque stati esaminati dall’agente verificatore.