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Giurisprudenza

Sulla responsabilità della banca per omessa segnalazione di operazioni sospette

20 Dicembre 2024

Tribunale di Venezia, 04 dicembre 2024, n. 4419 – Pres. Campagner, Est. Bassi

Di cosa si parla in questo articolo

Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 4419 del 04 dicembre 2024, si è pronunciato sulla responsabilità di una banca in relazione all’asserita violazione degli obblighi relativi alla normativa antiriciclaggio, con particolare riferimento all’omessa segnalazione di operazioni sospette (SOS) all’UIF.

Nel caso di specie, il Commissario Liquidatore agiva in giudizio ex art. 206 co. 1° L.F. ai fini dell’accertamento non solo della responsabilità degli amministratori (per aver proseguito l’attività di impresa nonostante, fin dalla sua nascita, la cooperativa avesse costantemente operato in perdita), ma, altresì, ai fini dell’accertamento della concorrente responsabilità della banca, per aver quest’ultima omesso di porre in essere gli adempimenti richiesti dalla normativa antiriciclaggio, in tal modo concorrendo a determinare lo stato di decozione della società

Richiedeva quindi la condanna in solido dei convenuti al risarcimento dei danni patiti dalla società, in quanto la puntuale e diligente segnalazione degli anomali prelievi effettuati dalla società e l’adempimento da parte di degli obblighi di vigilanza di cui alla normativa antiriciclaggio, avrebbero evitato, mediante l’intervento di Banca d’Italia e degli organi competenti, il prosieguo dell’attività distrattiva illecita e il conseguente accumulo di nuovi debiti in capo alla cooperativa.

Il Tribunale ricorda preliminarmente che la normativa antiriciclaggio (ovvero il D. Lgs. 231/2007,  di recepimento della Direttiva 2005/60/CE) non dispone che l’intermediario finanziario possa o debba limitare o vietare l’operatività sui conti correnti ogniqualvolta sorga il sospetto di operazioni illecite, ma impone unicamente un obbligo di segnalazione, stabilendo che l’operazione possa non essere compiuta fino al momento in cui non si è provveduto ad effettuare la segnalazione, salvi i casi in cui l’operazione debba essere eseguita, in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto, ovvero nei casi in cui l’esecuzione dell’operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività, ovvero nei casi in cui il differimento dell’operazione possa ostacolare le indagini.

L’inosservanza degli obblighi di adeguata verifica e dell’obbligo di astensione (art. 56) determina unicamente una sanzione amministrativa, così come l’inosservanza delle disposizioni relative all’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette (art. 58), salvo che il fatto costituisca reato.

Pertanto, al Tribunale è apparsa infondata la dedotta inosservanza della normativa sotto il profilo della omessa segnalazione obbligatoria alla UIF dei prelievi dal conto corrente in quanto superiori alla soglia di €.15.000, poiché l’art. 17 co 1 lett. b) D. Lgs. 231/2007 (come modificato dal D. Lgs. 90/2017) stabilisce che sussiste in capo al soggetto obbligato l’obbligo di procedere ad una adeguata verifica del cliente, nell’ipotesi in cui venga eseguita una “operazione occasionale” per un importo complessivo €.15.000.

Tra le parti, invece, era in essere un rapporto continuativo di conto corrente, che esclude, pertanto, l’ascrivibilità dei plurimi prelievi nell’ambito delle operazioni occasionali.

Né si può ritenere che sussistesse in capo alla banca un obbligo di vietare detti prelievi ai sensi dell’art. 49: tale norma non vieta i prelievi, ma la diversa fattispecie del “trasferimento” di denaro contante; pertanto, non può essere assurta a fondamento di un obbligo in capo di vietare i prelievi di denaro contante.

Inoltre anche se si ritenesse che la banca non avesse diligentemente proceduto ad effettuare le segnalazioni alla UIF in merito all’operatività della cooperativa sul conto corrente, è da escludere che detta omissione possa essere ritenuta causativa del danno come quello dedotto in giudizio: per come congegnata la richiamata disciplina antiriciclaggio non si può ritenere, infatti, che una tempestiva segnalazione alla UIF avrebbe potuto impedire il dedotto dissesto societario.

Come ricordato, la normativa richiamata impone in capo agli intermediari finanziari l’obbligo di compiere adeguate verifiche sui clienti e di compiere le dovute segnalazioni all’UIF delle operazioni sospette, ma non impone a tali soggetti un obbligo di limitare o vietare l’operatività sui conti correnti ogniqualvolta sorga il sospetto di operazioni illecite.

La normativa prevede poi che spetti alla UIF procedere ad effettuare approfondimenti sotto il profilo finanziario delle segnalazioni ricevute, e a compiere, all’esito dell’esame delle segnalazioni, le comunicazioni alla Guardia di Finanza e alla Direzione investigativa antimafia al fine di procedere ad eventuali approfondimenti investigativi, spettando sempre alla UIF sospendere, per un massimo di cinque giorni lavorativi, ai sensi dell’art. 6 co 4 lett. c), le operazioni sospette.

Da ciò consegue che, anche laddove la segnalazione fosse stata effettivamente eseguita da questa avrebbe potuto determinare unicamente l’avvio, peraltro eventuale, di una serie di verifiche ed analisi, ma non avrebbe avuto quale effetto immediato e diretto il blocco dell’operatività sul conto corrente, quale unica misura che avrebbe potuto preservare il patrimonio della cooperativa da atti distrattivi degli amministratori.

Il Tribunale, pertanto esclude che l’omessa segnalazione delle asserite operazioni sospette sia causa dell’aggravamento del dissesto della società e conseguentemente è da escludere che la banca possa essere ritenuta responsabile solidale del danno cagionato alla società ed ai creditori dalle condotte distrattive degli amministratori.

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