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Giurisprudenza

Sulla revoca cautelare ante causam dell’amministratore di srl

9 Settembre 2019

Giovanni Celano

Tribunale di Firenze, 27 luglio 2019 – Pres. Rel. Pompei

Di cosa si parla in questo articolo

L’Ordinanza del Tribunale di Firenze sezione specializzata in materia di imprese (resa al termine della fase di reclamo di un procedimento cautelare) si inserisce in un importante filone giurisprudenziale che riconosce la ammissibilità della revoca cautelare ante causam dell’amministratore di srl e la sua natura di rimedio cautelare a strumentalità attenuata ed al contempo rappresenta un precedente importante sulla mancata operatività del regime della prorogatio dei poteri dell’amministratore revocato giudizialmente e sulla possibilità di revoca giudiziale dell’amministratore decaduto dalla carica o dimissionario.

I principi individuati dal provvedimento in esame sono i seguenti.

E’ ammissibile la domanda cautelare di revoca dell’amministratore di società responsabilità limitata ax art. 2476, co. 3 c.c. esperita ante causam e non in pendenza di giudizio di merito. Il socio di srl può attivare il procedimento cautelare anche prima ed a prescindere dalla preventiva instaurazione del giudizio di merito.

La disposizione di cui all’art. 2476, co. 3 individua due possibili ed autonome azioni in capo al socio di srl: l’azione sociale di responsabilità per il ristoro dei danni subiti dalla società e quella per la revoca dell’amministratore, finalizzata ad impedire la prosecuzione del compimento di atti gestori potenzialmente pregiudizievoli. In effetti, il termine “altresì”, contenuto nella disposizione normativa in esame, deve essere considerato ed intendersi come attributivo di un potere aggiuntivo del socio, svincolato rispetto alla proposizione della azione sociale di responsabilità, ovvero quello di proporre l’azione di merito per la revoca dello stesso amministratore.

In tal senso, l’azione cautelare per la revoca dell’amministratore può avere come presupposto ed essere in rapporto di strumentalità con l’azione di merito per la revoca dell’amministratore di srl (della quale può anticipare gli effetti). Soltanto tale interpretazione consentirebbe di avere uno strumento cautelare idoneo a tutelare la società dal rischio di danni potenziali e di irregolarità future (l’azione di merito per la responsabilità risarcitoria ha ad oggetto il ristoro di danni effettivo e già verificatisi).

Il presupposto per la revoca giudiziale dell’amministratore sono le “gravi irregolarità gestorie” ed è sufficiente che queste siano “potenzialmente dannose per la società”. La revoca giudiziale resta l’unico idoneo provvedimento che consente di impedire la prosecuzione della carica e, dunque, di evitare il pericolo che siano compiute altre irregolarità gestorie.

La revoca cautelare dell’amministratore di srl si presenta come provvedimento cautelare a “strumentalità attenuata” e come tale non necessita della instaurazione del relativo giudizio di merito entro un certo termine per poter mantenere i propri effetti.

Sul piano sostanziale l’ordinanza individua degli importanti principi che riguardano l’operatività del regime della prorogatio dei poteri dell’amministratore e quello della revocabilità dell’amministratore cessato dalla carica.

In primo luogo, l’amministratore decaduto (per dimissioni o cessazione dalla carica) resta in regime di prorogato dei poteri sino alla sua sostituzione (ai sensi dell’art. 2385 c.c.). La norma in questione non contiene alcuna limitazione ai poteri dell’amministratore in prorogatio e, pertanto, questi conserva pieni poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione fino alla costituzione del nuovo Organo gestorio.

Al contrario, nella ipotesi di revoca giudiziale dell’amministratore non si verifica e non è possibile la prorogatio dei poteri: l’istituto trova applicazione unicamente nelle ipotesi fisiologiche di cessazione dalla carica (quali le dimissioni e la cessazione per scadenza della durata) e non in quelle patologiche (quali la revoca giudiziale).

Ancora, nell’ipotesi in cui l’assemblea non riesca ad esprimere una maggioranza al suo interno per la nomina del nuovo organo (come nelle ipotesi in cui l’amministratore cessato sia anche socio o espressione di un socio che sia in grado di esercitare un blocco decisionale) si verificherebbe una ipotesi di prorogatio sine die dell’amministratore stesso o, comunque, sino allo scioglimento e messa in liquidazione della società da parte del Tribunale (nel caso di specie, peraltro, l’amministratore sarebbe divenuto liquidatore in virtù di un meccanismo statutario che prevedeva un automatismo nella assunzione della carica nelle ipotesi di mancato accordo tra i soci; aspetto questo che incideva anche sull’interesse del socio ad ottenerne la revoca giudiziale).

Ancora, la revoca giudiziale dell’amministratore impedisce sia l’operatività del regime della prorogatio dei suoi poteri, sia la sua ricandidabilità e la sua nomina a nuovo membro de nuovo Organo gestorio.

Il socio di srl mantiene l’interesse ad agire per la revoca giudiziale dell’amministratore anche nelle ipotesi di decadenza per cessazione dalla carica (per il decorso del termine di durata o per dimissioni) dello stesso ed al contempo l’amministratore decaduto può essere revocato giudizialmente.

Infine, la mancata attivazione (protratta nel tempo) dell’amministratore unico per la convocazione della assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio di esercizio, così come la mancata attivazione per la ricapitalizzazione della società o l’accertamento di una causa di scioglimento rilevano di per sé e sono sufficienti (a prescindere dalle altre irregolarità) a giustificare la revoca dello stesso”.

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