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Flash News

Sulla segnalazione dei rischi dei conglomerati finanziari

4 Aprile 2025
Di cosa si parla in questo articolo

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale UE la Decisione (UE) 2025/673 della BCE del 24 marzo 2025, che modifica la Decisione (UE) 2023/1681 sulla segnalazione alla BCE di dati in materia di vigilanza, segnalati alle autorità nazionali competenti dai soggetti vigilati, riferiti alle concentrazioni dei rischi dei conglomerati finanziari.

In base agli artt. 7 e 8 della Direttiva 2002/87/CE, le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista sono obbligate dagli Stati membri a riferire almeno con cadenza annuale al coordinatore:

  • in merito ad ogni significativa concentrazione dei rischi a livello del conglomerato finanziario
  • in merito a tutte le operazioni infragruppo significative delle imprese regolamentate a livello del conglomerato finanziario.

Al fine di segnalare i dati sulle concentrazioni significative dei rischi e sulle operazioni infragruppo significative, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2454 stabilisce l’ambito di applicazione, la frequenza e il formato dei dati da segnalare.

Poiché, in base all’art. 4, paragrafo 1, lettera h), del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell’art. 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 468/2014, la BCE assume i compiti di coordinatore di un conglomerato finanziario e, in quanto tale, dovrebbe ricevere le informazioni segnalate in applicazione dei citati artt. 7 e 8, la BCE stessa, con Decisione (UE) 2023/1681, aveva stabilito le procedure relative alla trasmissione alla BCE di informazioni segnalate alle autorità nazionali competenti (ANC) da soggetti vigilati.

Al fine di migliorare l’efficienza e la qualità della procedura, la BCE ha ritenuto opportuno modificare la procedura di segnalazione dei dati sulle concentrazioni significative dei rischi e sulle operazioni infragruppo significative a livello di conglomerato finanziario: quando i dati sono trasmessi dai soggetti vigilati significativi alle ANC, queste ultime, provvederanno al controllo preliminare dei dati e li renderanno disponibili alla BCE.

In tal senso è quindi stata modificata la decisione BCE/2023/18, per includervi anche la trasmissione alla BCE di informazioni sulle concentrazioni significative dei rischi e sulle operazioni infragruppo significative segnalate alle ANC da soggetti vigilati significativi.

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