Con sentenza del 19 dicembre 2024, resa nella causa C-601/23, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata in materia di tassazione della distribuzione dei dividendi, ribadendo che il regime di tassazione più favorevole dei dividendi distribuiti ad una società residente, rispetto a quello previsto per una società non residente, contrasta con la libertà di movimento dei capitali di cui all’art. 63 del TFUE.
Il caso traeva origine dalla domanda presentata nell’ambito di una controversia tra una società residente nel Regno Unito ed una residente in un territorio spagnolo (Biscaglia), con riferimento al rifiuto opposto, da parte di quest’ultima, alla richiesta della prima di concederle il rimborso della ritenuta alla fonte applicata sui dividendi che le erano stati erogati nel corso del 2017.
Il problema nasceva dal fatto che, in caso di erogazione di dividendi da parte di una società fiscalmente domiciliata in territorio spagnolo, tanto le società beneficiarie residenti quanto le società non residenti sono assoggettate ad una ritenuta alla fonte calcolata alla stessa aliquota d’imposta.
Tuttavia, il regime dell’imposta sulle società prevede che una società beneficiaria residente, assoggettata a tale imposta in Spagna, riceva un rimborso integrale della ritenuta alla fonte in caso di risultato negativo alla chiusura dell’esercizio fiscale in discussione, mentre per le società non residenti in perdita tale ritenuta alla fonte viene “compensata” solo astrattamente, attraverso il funzionamento delle eventuali convenzioni contro le doppie imposizioni.
Il diverso trattamento impositivo riguardava in particolare il fatto che le società residenti in Biscaglia, infatti, quando concludevano un esercizio fiscale con un risultato negativo, avevano diritto al rimborso integrale della ritenuta applicata sui dividendi percepiti, in quanto tale ritenuta era qualificata come acconto sull’imposta sulle società.
Al contrario, le società non residenti, pur trovandosi nella stessa situazione di perdita fiscale, non potevano ottenere alcun rimborso, in quanto la ritenuta alla fonte subita era considerata imposta definitiva, senza possibilità di recupero o differimento, e inoltre senza che fosse previsto alcun meccanismo interno o convenzionale di recupero efficace in assenza di imposta nel paese di residenza.
I Giudici del Lussemburgo, ripercorrendo la propria precedente giurisprudenza, hanno precisato che le misure vietate dall’articolo 63, paragrafo 1, TFUE, in quanto restrizioni dei movimenti di capitali, comprendono quelle che sono tali da dissuadere i non residenti dal compiere investimenti in uno Stato membro o a dissuadere i residenti di detto Stato membro dal compierne in altri Stati.
In ragione di ciò, nella fattispecie concreta la normativa spagnola si pone in contrasto con il TFUE in quanto idonea a procurare un vantaggio alle società residenti in perdita, derivandone quantomeno un vantaggio di tesoreria, se non un’esenzione, laddove le società non residenti sono assoggettate a tassazione immediata e definitiva, a prescindere dal loro risultato d’esercizio.
La Corte ha ritenuto, infine, che non sussistesse alcuna causa di giustificazione (ex art. 65 del TFUE) in quanto la differenza di trattamento in oggetto riguardava situazioni oggettivamente comparabili, né che fosse invocabile, da un lato, la giustificazione relativa alla ripartizione equilibrata del potere impositivo tra gli Stati membri e alla prevenzione del rischio di duplice uso delle perdite, dall’altro, quella vertente sulla salvaguardia della coerenza del regime fiscale.